Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1969
Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1969
- Data di deposito
- 8 luglio 1969
- Data di decisione
- 30 giugno 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:120
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 11 giugno 1969
Parametri
- legge n. 1203 del 14 ottobre 1957
- trattato cee
- art. 93, trattato cee
Massime
Massima n. 3352
Gli obblighi e gli oneri, derivanti dal Trattato istitutivo delle Comunita' europee, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, e da regolamenti comunitari, vincolano anche l'esercizio della attivita' legislativa delle Regioni a Statuto speciale: queste, infatti, godono soltanto di autonomia "entro l'unita' politica dello Stato italiano", strutturato secondo il principio di unita' e indivisibilita' della Repubblica, e fornito, esso solo, di personalita' internazionale. Vedi anche sent. 49/1963.
Massima n. 3353
E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana, recante "provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo alimentare", approvata dall'Assemblea regionale l'11 giugno 1969, senza osservare l'onere di comunicazione dei "progetti diretti ad istituire o modificare aiuti" previsto dall'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato istitutivo delle Comunita' europee, poiche' la violazione della procedura, contemplata nel citato art. 93, si risolve in motivo di illegittimita' costituzionale, sotto il profilo della violazione di un obbligo internazionale assunto dallo Stato. Vedi anche: sent. 49/1963.
Massima n. 3354
La procedura prevista dall'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato istitutivo delle Comunita' europee si riferisce non solo ai progetti di aiuti per i quali e' richiesto l'intervento finanziario dello speciale fondo della Comunita' economica europea, ma anche a quegli aiuti che siano stati disposti, in via autonoma e con propri fondi dalla Regione siciliana: invero, la struttura del Trattato, volto ad assicurare liberta' di accesso a parita' di condizioni a tutti gli Stati membri sui singoli mercati nazionali, non consente, senza il controllo e l'autorizzazione degli organismi comunitari, discriminazioni che rappresentano sempre attivita' dirette a modificare le condizioni di concorrenza.
Massima n. 3355
La circostanza che la Regione sia gia' intervenuta a sostegno dei prezzi del mercato ortofrutticolo, a mezzo degli organismi regionali ESPI e SACOS, non ha alcuna rilevanza ai fini della legittimita' costituzionale della legge, in quanto il fatto compiuto non puo' servire sul piano del diritto a legittimarne l'attivita' esplicata in violazione della procedura prevista dall'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato di Roma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 giugno 1969 recante "provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo alimentare".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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