Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1969

Corte cost., sent. 8 luglio 1969, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1969
Data di deposito
8 luglio 1969
Data di decisione
30 giugno 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:120

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 11 giugno 1969

Parametri

  • legge n. 1203 del 14 ottobre 1957
  • trattato cee
  • art. 93, trattato cee

Massime

Massima n. 3352

Gli obblighi e gli oneri, derivanti dal Trattato istitutivo delle Comunita' europee, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, e da regolamenti comunitari, vincolano anche l'esercizio della attivita' legislativa delle Regioni a Statuto speciale: queste, infatti, godono soltanto di autonomia "entro l'unita' politica dello Stato italiano", strutturato secondo il principio di unita' e indivisibilita' della Repubblica, e fornito, esso solo, di personalita' internazionale. Vedi anche sent. 49/1963.

Massima n. 3353

E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana, recante "provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo alimentare", approvata dall'Assemblea regionale l'11 giugno 1969, senza osservare l'onere di comunicazione dei "progetti diretti ad istituire o modificare aiuti" previsto dall'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato istitutivo delle Comunita' europee, poiche' la violazione della procedura, contemplata nel citato art. 93, si risolve in motivo di illegittimita' costituzionale, sotto il profilo della violazione di un obbligo internazionale assunto dallo Stato. Vedi anche: sent. 49/1963.

Massima n. 3354

La procedura prevista dall'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato istitutivo delle Comunita' europee si riferisce non solo ai progetti di aiuti per i quali e' richiesto l'intervento finanziario dello speciale fondo della Comunita' economica europea, ma anche a quegli aiuti che siano stati disposti, in via autonoma e con propri fondi dalla Regione siciliana: invero, la struttura del Trattato, volto ad assicurare liberta' di accesso a parita' di condizioni a tutti gli Stati membri sui singoli mercati nazionali, non consente, senza il controllo e l'autorizzazione degli organismi comunitari, discriminazioni che rappresentano sempre attivita' dirette a modificare le condizioni di concorrenza.

Massima n. 3355

La circostanza che la Regione sia gia' intervenuta a sostegno dei prezzi del mercato ortofrutticolo, a mezzo degli organismi regionali ESPI e SACOS, non ha alcuna rilevanza ai fini della legittimita' costituzionale della legge, in quanto il fatto compiuto non puo' servire sul piano del diritto a legittimarne l'attivita' esplicata in violazione della procedura prevista dall'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato di Roma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 giugno 1969 recante "provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo alimentare".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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