Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1969

Corte cost., ord. 28 marzo 1969, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
57/1969
Data di deposito
28 marzo 1969
Data di decisione
21 marzo 1969
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:57

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 3218

Non puo' ritenersi sicuramente sussistente il requisito della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via incidentale, nel caso che dalla motivazione della ordinanza del giudice a quo appaia incerta l'applicabilita' della norma denunziata alla fattispecie che costituisce il thema decidendum del giudizio principale. In tal caso occorre sia disposta dalla Corte costituzionale la restituzione degli atti al giudice del merito, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione, previo l'espletamento degli incombenti a lui demandati dalla legge. (Nella specie, il pretore aveva sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma C.P.P., nella parte in cui dispone che siano eseguite, mediante deposito in cancelleria ai sensi del precedente art. 170, le notificazioni all'imputato residente all'estero, del quale non si conosca la dimora, sul presupposto che in detta ipotesi fosse da comprendere quella del mancato recapito della lettera raccomandata contenente l'avviso del procedimento, per essere risultato sconosciuto il destinatario. In base soltanto a queste risultanze di fatto, pur essendosi prospettato nell'ordinanza il dubbio che l'imputato, nel non breve lasso di tempo intercorso fra il verbale di polizia relativo alla contestazione del fatto e la spedizione dell'avviso, si fosse potuto trasferire altrove ed eventualmente nel territorio nazionale (dove fra l'altro constava essere nato), il giudice a quo aveva proposto la questione di legittimita' della norma sopracennata, senza procedere previamente alle indagini per accertare l'attuale permanenza all'estero dell'imputato. Indagini, il cui esito avrebbe condizionato alternativamente l'applicazione o della disciplina delle notificazioni ordinarie o della procedura di cui alla norma impugnata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Forlì.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze