Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1968
Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1968
- Data di deposito
- 10 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto n. 1792 del 10 maggio 1923
Parametri
- legge n. 1601 del 3 dicembre 1922
Massime
Massima n. 2954
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d. 10 maggio 1923, n. 1792, recante "convalida dei regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592 e 16/11/1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica" per eccesso della delega rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601. Nell'ordinamento costituzionale precedente l'attuale, due principi generalmente validi condizionavano la legittimita' dei decreti delegati: l'esistenza di una delega del Parlamento, con oggetto chiaramente definito, e l'osservanza, da parte del legislatore delegato, dei limiti segnati con la delega (cfr. sentt. 37/57, 54/57, 53/61). L'espressione "sono convalidati i regi decreti..." usata nell'art. 1 del d. 10 maggio 1923, n. 1792, non puo' essere intesa con riferimento alla nozione di convalida, elaborata in diritto privato (artt. 1423 e 1444 cod. civ.) e in diritto amministrativo, secondo i quali la convalida presuppone un atto invalido (negozio annullabile, atto amministrativo illegittimo) di cui si eliminano i vizi, perche' i decreti legge di cui trattasi, secondo l'ordinamento del tempo, non erano atti invalidi ne' erano soggetti a un termine di conversione. Con la "convalida" del d.l. n. 1592 del 1921, il Governo non oltrepasso' i limiti della delega, dando luogo a una conversione in legge di competenza del Parlamento, ma legittimamente le norme di quel decreto furono mantenute invariate e continuarono ad aver vigore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 1 del R.D. 10 maggio 1923, n. 1792, recante "Convalida dei regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592 e 16 novembre 1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica", per eccesso dalla delega rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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