Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1968

Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1968
Data di deposito
10 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, regio decreto n. 1792 del 10 maggio 1923

Parametri

  • legge n. 1601 del 3 dicembre 1922

Massime

Massima n. 2954

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d. 10 maggio 1923, n. 1792, recante "convalida dei regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592 e 16/11/1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica" per eccesso della delega rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601. Nell'ordinamento costituzionale precedente l'attuale, due principi generalmente validi condizionavano la legittimita' dei decreti delegati: l'esistenza di una delega del Parlamento, con oggetto chiaramente definito, e l'osservanza, da parte del legislatore delegato, dei limiti segnati con la delega (cfr. sentt. 37/57, 54/57, 53/61). L'espressione "sono convalidati i regi decreti..." usata nell'art. 1 del d. 10 maggio 1923, n. 1792, non puo' essere intesa con riferimento alla nozione di convalida, elaborata in diritto privato (artt. 1423 e 1444 cod. civ.) e in diritto amministrativo, secondo i quali la convalida presuppone un atto invalido (negozio annullabile, atto amministrativo illegittimo) di cui si eliminano i vizi, perche' i decreti legge di cui trattasi, secondo l'ordinamento del tempo, non erano atti invalidi ne' erano soggetti a un termine di conversione. Con la "convalida" del d.l. n. 1592 del 1921, il Governo non oltrepasso' i limiti della delega, dando luogo a una conversione in legge di competenza del Parlamento, ma legittimamente le norme di quel decreto furono mantenute invariate e continuarono ad aver vigore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 1 del R.D. 10 maggio 1923, n. 1792, recante "Convalida dei regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592 e 16 novembre 1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica", per eccesso dalla delega rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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