Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1968

Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1968
Data di deposito
10 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna del 19 ottobre 1967
  • art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna del 19 ottobre 1967

Parametri

  • art. 3, lett. a), statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 2949

Se dai motivi di un ricorso che solleva in via principale una questione di legittimita' costituzionale e' dato chiaramente desumere che la questione di costituzionalita' e' proposta nei confronti di disposizione statutaria diversa da quella numericamente indicata, ben puo' la Corte costituzionale effettuare l'esame di costituzionalita' in riferimento alla norma che si assume realmente violata. (Nel caso di specie il ricorso dello Stato contro la legge reg. sarda 19 ottobre 1967, era stato proposto in riferimento all'art. 3 lett. d) St. sp. concernente la potesta' legislativa primaria della Regione in materia di agricoltura e foreste ma la Corte, basandosi sui motivi del ricorso e avuto riguardo all'oggetto della legge impugnata riguardanti l'attribuzione di una speciale indennita' al personale di alcuni uffici dello Stato operanti nella Regione, ha portato l'esame di costituzionalita' della questione in riferimento alla lettera a) dello stesso art. 3 dello Statuto speciale che concerne la potesta' legislativa regionale in materia di "ordinamento degli uffici della Regione e stato giuridico ed economico del personale".

Massima n. 2950

Il presupposto indispensabile della legittimita' di una legge regionale regolatrice del trattamento economico del personale di determinati uffici e' costituito dal fatto che essa si riferisca a dipendenti della Regione. Non puo' conseguentemente la Regione attribuire con legge a personale statale una indennita' con carattere di continuita' e permanenza e calcolabile in una percentuale dello stipendio, venendo tale legge ad incidere sulla materia dello stato economico che e' di esclusiva competenza del legislatore nazionale.

Massima n. 2951

Gli artt. 2 e 4 della legge regionale sarda 11 luglio - 19 ottobre 1967, che prevedono rispettivamente l'attribuzione al personale degli uffici dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna di una indennita' speciale pari al 60% dello stipendio o retribuzione base e lo stanziamento in bilancio, in apposito capitolo, della somma occorrente per la corresponsione di tale indennita', sono costituzionalmente illegittimi in riferimento all'art. 3 lett. a) dello Statuto, ai sensi del quale la Regione puo' disciplinare con legge il trattamento economico del personale dei propri uffici; ed in riferimento all'art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, dalla cui espressa disposizione risulta che il personale dell'Osservatorio non e' passato alle dipendenze della Regione, ma e' restato a tutti gli effetti personale statale. A giustificazione delle norme impugnate non vale addurre che l'indennita' rappresenterebbe un compenso per l'esplicazione di un compito nuovo e particolare attribuito dalla legge regionale all'osservatorio dalla legge regionale perche', a parte la non pertinenza di tale rilievo alla questione di legittimita' costituzionale, nella elencazione non tassativa, bensi' esemplificativa dei compiti affidati agli Osservatori fitopatologici con la legge 18 giugno 1931, n. 987, rientra l'attivita' di vigilanza ed organizzazione di operazione di difesa contro le malattie delle piante, si che l'attuazione della tutela fitosanatoria prevista dalla legge regionale e' compresa tra i compiti istituzionali degli Osservatori. A nulla giova altresi' invocare la mancata impugnazione di precedente legge regionale (26 giugno 1958, n. 18) contenente la previsione di identica indennita' a favore di altro personale statale anch'esso non trasferito alla Regione, dato il carattere di indipendenza e di novita' che deve riconoscersi alla legge denunciata agli effetti dell'ammissibilita' della sua impugnazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale sarda 11 luglio 1967, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 1967, concernente "Interventi fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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