Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1968

Corte cost., sent. 5 luglio 1968, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/1968
Data di deposito
5 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:84

Norme oggetto del giudizio

  • circolare della regione siciliana del 21 luglio 1967

Parametri

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 2926

E' competente lo Stato (Ministro delle Finanze) e non la Regione siciliana a decidere i ricorsi contro le ordinanze intendentizie che irrogano pene pecuniarie agli esattori delle imposte. La devoluzione alla Regione siciliana delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie non implica la legittimazione della Regione stessa alla irrogazione delle sanzioni che danno luogo a tali entrate. Se, per ipotesi, fosse attribuito a un determinato ente pubblico il provento di multe o ammende previste dalla legge penale, non per questo sarebbe attribuita all'ente la potesta' punitiva. Nel caso in esame non si tratta di entrate tributarie e neanche connesse a tributi ma si tratta dell'esercizio di una potesta' diversa e cioe' di un potere sanzionatorio che, pur avendo per oggetto attivita' tributaria, si distingue dal potere di imposizione e di riscossione di tributi e ha un proprio ordinamento. Se il trasferimento alla Regione del potere sanzionatorio fosse consentito dall'ordinamento, esso avrebbe richiesto una esplicita attribuzione, non compresa nell'attribuzione dei proventi, poiche' le norme di attuazione nulla dicono in proposito, con la conseguenza che l'intendente di finanza, nell'applicazione delle sanzioni, svolge una funzione statale non trasferita alla Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza dello Stato (Ministro delle finanze) a decidere i ricorsi avverso le ordinanze intendentizie che irrogano pene pecuniarie agli esattori delle imposte, e annulla la circolare dell'Assessore alle finanze della Regione siciliana 21 luglio 1967, n. 18459.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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