Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1968

Corte cost., sent. 17 giugno 1968, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1968
Data di deposito
17 giugno 1968
Data di decisione
30 maggio 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:69

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento ispettorato del lavoro del 22 giugno 1967

Parametri

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
  • art. 17, lett. f, statuto regione Sicilia
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 10 marzo 1955

Massime

Massima n. 2900

Per l'art. 17, lett. f, dello Statuto, la Regione siciliana ha competenza legislativa concorrente per quanto attiene alla legislazione sociale in materia di "rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", osservando i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nella stessa materia, per l'art. 20 dello Statuto, la Regione ha competenza esecutiva ed amministrativa. Inoltre in forza dell'art. 1 delle Norme di attuazione emanate con D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, esercita nel territorio regionale le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; infine, ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle stesse Norme di attuazione, per l'esercizio delle funzioni amministrative, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nella Regione dipendono "da questa".

Massima n. 2901

La Regione siciliana, ai sensi degli artt. 17, lett. f e 20 dello Statuto nonche' delle Norme di attuazione 25 giugno 1952, n. 1138, in materia di "rapporti di lavoro", a parte la potesta' legislativa concorrente, ha una competenza amministrativa che consiste nell'esercizio, nel territorio regionale, di tutte le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questa competenza non ha altro limite di estensione che non sia quello determinato dalla materia amministrativa, nella quale indubbiamente rientrano anche la vigilanza e la tutela di competenza degli ispettorati del lavoro.

Massima n. 2902

Spetta all'Assessore del lavoro e della cooperazione della Regione siciliana, in forza degli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto nonche' degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 25 giugno 1952 n. 1138, e dell'art. 10 del D.P.R. 10 marzo 1955, n. 520, la competenza a decidere i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti degli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rapporto di lavoro emessi nel territorio della Regione stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge il ricorso di cui in epigrafe e dichiara che spetta all'Assessore del lavoro e della cooperazione della Regione siciliana il potere di decidere i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti degli Ispettorati provinciali del lavoro in materia di rapporti di lavoro, emessi nel territorio della Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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