Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1968

Corte cost., sent. 6 giugno 1968, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1968
Data di deposito
6 giugno 1968
Data di decisione
22 maggio 1968
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:63

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero delle finanze n. 3417 del 19 luglio 1967
  • circolare del ministero delle finanze n. 3493 del 28 luglio 1967

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 2886

Spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge (art. 1, legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24): pertanto si respinge il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana. La tassa relativa ai porti e alle spiagge e' per la dottrina, ab antiquo e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello Stato figura fra le entrate extra tributarie. L'analogo diritto relativo agli aerodromi e' invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24, nei lavori preparatori e nel bilancio dello Stato come il corrispettivo, a carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701 cod. nav.). Costituiscono tributi doganali o proventi extratributari, sia la tassa che il relativo diritto, che essendo estranei alle norme d'attuazione non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e percio' restano allo Stato (v. sent. n. 146 del 1967).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge (art. 1 della legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24), e respinge pertanto il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana, citato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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