Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1968
Corte cost., sent. 6 giugno 1968, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1968
- Data di deposito
- 6 giugno 1968
- Data di decisione
- 22 maggio 1968
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:63
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero delle finanze n. 3417 del 19 luglio 1967
- circolare del ministero delle finanze n. 3493 del 28 luglio 1967
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 2886
Spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge (art. 1, legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24): pertanto si respinge il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana. La tassa relativa ai porti e alle spiagge e' per la dottrina, ab antiquo e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello Stato figura fra le entrate extra tributarie. L'analogo diritto relativo agli aerodromi e' invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24, nei lavori preparatori e nel bilancio dello Stato come il corrispettivo, a carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701 cod. nav.). Costituiscono tributi doganali o proventi extratributari, sia la tassa che il relativo diritto, che essendo estranei alle norme d'attuazione non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e percio' restano allo Stato (v. sent. n. 146 del 1967).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge (art. 1 della legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24), e respinge pertanto il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana, citato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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