Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1968

Corte cost., sent. 27 maggio 1968, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1968
Data di deposito
27 maggio 1968
Data di decisione
9 maggio 1968
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:50

Norme oggetto del giudizio

  • circolare Commissario del governo n. 6479 del 16 agosto 1967
  • circolare Commissario del governo n. 483 del 4 settembre 1967

Parametri

  • art. 4, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 77, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 76, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 2833

Spetta allo Stato il potere di emanare disposizioni di carattere generale in merito agli interventi in caso di calamita' naturali ed al loro coordinamento nelle provincie di Trento e di Bolzano, in quanto tali disposizioni vanno collocate su un piano diverso e completamente distinto da quello su cui poggiano i "servizi antincendi" e le "opere di pronto soccorso" attribuite, rispettivamente, alla Regione Trentino-Alto Adige e alla provincia di Bolzano dagli artt. 4, n. 8, e 11, n. 14, dello Statuto speciale. Le ripetute disposizioni, infatti: a) sono attinenti alla protezione civile della popolazione, e, come tali, hanno carattere generale ed organizzativo, riferito ad attivita' diverse dalla semplice "opera di soccorso", locuzione questa che non puo' essere dilatata fino a comprendere tutte le attivita' occorrenti per far fronte alle calamita'; b) disciplinano sia la fase di prevenzione del pericolo, sia quella successiva di direzione delle operazioni, lasciando i servizi e le opere suindicate alla competenza regionale e provinciale, siccome attinenti ad una limitata parte di soccorsi; c)sono distinte dalle norme che regolano i singoli settori (assistenza pubblica, sanita', igiene, lavori pubblici, trasporti, servizi antincendi) aventi ciascuno una propria autonomia ed un particolare campo di espansione, nei quali si articoli la complessa difesa contro le calamita' naturali.

Massima n. 2834

La competenza attribuita alla Provincia di Bolzano per quanto riguarda le calamita' naturali e' limitata alle "opere di pronto soccorso" e poiche' la parola "opere" deve essere intesa nel significato tecnico, che tradizionalmente e' proprio della espressione " opere pubbliche", vanno escluse le altre complesse attivita', indispensabili per far fronte alle varie esigenze della difesa contro gravi avversita'.

Massima n. 2835

La Regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Bolzano non sono titolari di un diritto di guida e di coordinamento, collegato direttamente a quel complesso di competenze essenziali per affrontare le pubbliche calamita' (lavori pubblici, servizi antincendi, provvedimenti urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica). Ed invero, comunque si voglia interpretare l'art. 76 dello Statuto speciale che attribuisce al Commissario del Governo il coordinamento dello svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione, e' certo che non e' ammissibile che la Regione e la Provincia esercitino funzioni di direzione sugli uffici statali, dal momento che la loro competenza copre soltanto una parte ristretta del settore degli interventi, mentre lo Stato, posto di fronte alla importanza ed alla gravita' di un evento eccezionale, impegna i suoi organi, comprese le Forze Armate, ed interviene con tutti gli altri mezzi di cui gli enti minori non possono disporre.

Massima n. 2836

La partecipazione di organi provinciali e regionali ad un centro di collegamento istituto dal Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e la loro collaborazione alla attuazione di un piano predisposto da detto commissario per far fronte alle calamita' naturali non incidono affatto nell'ordinamento degli uffici e degli enti locali e, quindi, non vi e' violazione degli artt. 4, n. 1 e 11 n. 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Nella specie la Corte respinge i ricorsi proposti dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige con i quali viene denunciato conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato, sorto a seguito: a) della circolare 16 agosto 1967 n. 6479 del vice commissario del Governo di Bolzano, avente ad oggetto "coordinamento degli interventi in caso di pubbliche calamita'"; b) della circolare 4 settembre 1967 n. 0483, del commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, concernente il piano "C.N." per interventi in caso di calamita' naturali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare disposizioni di carattere generale in merito agli interventi in caso di calamità naturali ed al loro coordinamento nelle Provincie di Trento e di Bolzano; respinge, di conseguenza, i ricorsi proposti dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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