Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1968
Corte cost., sent. 16 maggio 1968, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1968
- Data di deposito
- 16 maggio 1968
- Data di decisione
- 30 aprile 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:47
Norme oggetto del giudizio
- telegramma del ministero delle finanze
- lettera del ministero delle finanze n. 1137 del 5 aprile 1967
- art. 1, legge n. 356 del 19 maggio 1967
- art.unico, legge n. 27 del 7 febbraio 1968
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 1132 del 11 dicembre 1967
- circolare della regione siciliana n. 3240 del 23 dicembre 1967
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 8, statuto regione Sicilia
- art. 6, statuto regione Sicilia
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 2823
Spetta alla Regione siciliana di far proprie le entrate derivanti dall'estensione e dall'aumento dell'addizionale ECA disposti con la legge 10 dicembre 1961 n. 1346 e pertanto va annullato l'atto di cui al telegramma 04112-403388 (diretto dal Ministero delle finanze alle Intendenze di finanza della Sicilia e trascritto nella lettera 5 aprile 1967 n. 1137) e va respinto il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Infatti le norme d'attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 hanno riservato allo Stato i proventi compresi nelle tabelle A,B,C, oltre a quelli indicati nell'art. 5 e le nuove entrate tributarie dirette a soddisfare particolari finalita' statali. Ma l'aumento e l'estensione della c.d. addizionale E.C.A. non figurano in quelle tabelle, ne' costituiscono entrate "nuove" rispetto alle norme di attuazione. Ne' puo' sostenersi, come pretende l'Avvocatura dello Stato che l'art. 2 delle norme di attuazione citate riservi allo Stato tutti i proventi tributari erariali derivanti da leggi posteriori al bilancio siciliano del 1947-48, dato che ne' l'invocata disposizione, ne' la relazione che l'accompagna, ne' altri indizi rivelano un qualunque riferimento diretto o indiretto al bilancio del 1947-48. Anzi, sia la lettera della legge, che fa perno sulle situazioni quali erano al momento in cui essa e' stata emanata, sia l'analogia con le disposizioni coeve che, nel Friuli-Venezia Giulia, riservano allo Stato soltanto i tributi disposti successivamente alla entrata in vigore di esse, dimostrano come la tendenza fosse quella di sottrarre alle casse regionali soltanto le entrate derivanti da leggi posteriori alle norme di attuazione.
Massima n. 2824
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 19 maggio 1967 n. 356 (proroga dell'addizionale pro Calabria) proposta con ricorso depositato il 13 luglio 1967 dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto e in relazione agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria). Secondo la Regione il provento non sarebbe nuovo, ne' diretto a soddisfare quelle particolari finalita' statali senza cui le entrate tributarie introdotte dopo il D.P.R. n. 1074 del 1965 spetterebbero ad essa. Ma l'addizionale disposta con la legge n. 356 del 1967 pur non essendo un tributo nuovo, e' un'entrata tributaria nuova dato che sarebbe mancata se quella legge non ne avesse deciso la proroga. E poiche' le norme di attuazione richiedono la novita' del provento, non del tipo di imposta, sotto questo aspetto l'addizionale cosi' prorogata rientra fra quelle che lo Stato puo' riservare a se' stesso. Ed anche se la norma impugnata non dice espressamente l'esigenza particolare al cui soddisfacimento e' diretta l'entrata, non puo' negarsi la particolarita' dello scopo che ha ispirato la legge sia perche' all'addizionale l'erario e' solito ricorrere normalmente proprio per soddisfare particolari finalita', sia perche', di regola, la proroga di una imposta introdotta per un certo scopo non puo' avere altro fine che quello originario si' che un 'ulteriore specificazione sarebbe superflua. Ed i lavori preparatori della legge depongono nel senso che il gettito dell'addizionale in esame sia destinato a fronteggiare la spesa per lo sviluppo economico della Calabria.
Massima n. 2825
Nell'interpretare le norme di attuazione che hanno attribuito alla Regione siciliana entrate erariali si deve tener conto che lo Statuto non da' alla Regione, ne' obbliga a darle entrate tributarie erariali. L'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 ha voluto soltanto evitare che lo Stato, dal 1965, potesse sottrarre alla Regione maggiorazioni di aliquote, e nuove entrate fiscali ordinarie (valga al riguardo il raffronto con la norma diversa, ma ispirata ad analogo intento, del D.P.R. 23 gennaio 1965 n. 114, per il Friuli-Venezia Giulia). Percio', quando un nuovo provento sia diretto a soddisfare particolari finalita' non se ne puo' contestare l'appartenenza allo Stato. La norma d'attuazione, quindi, e' rispettata nella sostanza anche se il collegamento fra l'entrata e la spesa non sia oggetto di una esplicita e puntuale proposizione normativa e se una parte del provento sia impiegato per fini diversi da quello che ha ispirato la legge istitutiva. Infatti la norma di attuazione va conciliata, da un canto, con la sfavorevole corrente per le imposte di scopo (altrimenti ogni tributo erariale, non essendo a rigore un'imposta di scopo, spetterebbe alla Regione, il che sarebbe in contrasto con la stessa volonta' di quella norma); dall'altro, col potere del Governo e del Parlamento, una volta assicurata la copertura della spesa, di impostare il bilancio secondo propri criteri.
Massima n. 2826
Sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 11 dicembre 1967 n. 1132 e dell'articolo unico della legge di conversione 7 febbraio 1968 n. 27 (proroga dell'addizionale per eventi calamitosi del 1966) proposte dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto regionale ed in relazione all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria). L'addizionale straordinaria, istituita per un anno con l'art. 80, primo comma, del D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito in legge 23 dicembre 1966 n. 1142, per sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, le alluvioni del 1966) era certamente un'imposta nuova destinata a sostenere oneri dipendenti da particolari calamita'. E la Regione non dubita che in quel periodo essa spettasse allo Stato, ma rivendica a se' il gettito dello stesso tributo per gli anni successivi essendone stata prorogata la imposizione oltre il 1967 con il decreto legge (convertito) impugnato. Senonche' trattandosi di proroga di un'imposta di scopo ed essendo richiamata nella legge di conversione la destinazione a soddisfare particolari finalita' statali, il provento, non derivando da un tributo ordinario, spetta allo Stato.
Massima n. 2827
Spetta allo Stato di far proprie le entrate derivanti dal D.L. 11 dicembre 1967 n. 1132 e dalla legge 7 febbraio 1968 n. 27 e deve essere pertanto annullata la circolare 23 dicembre 1967 n. 3240 diretta dall'assessore per le finanze della Regione siciliana alle intendenze della Sicilia, dovendosi ritenere ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto al riguardo dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto tale circolare, essendo stata indirizzata a organi dello Stato di cui la Regione si avvale, e' atto di rilevanza esterna suscettibile di far sorgere un conflitto in quanto l'Assessore asserisce che "l'entrata in parola deve ritenersi di spettanza regionale" invitando le Intendenze a disporre che "il gettito... venga versato nella Cassa della Regione".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, legge 19 maggio 1967, n. 356 (proroga dell'addizionale pro Calabria), proposta con ricorso depositato il 13 luglio 1967 dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello Statuto e in relazione agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme d'attuazione in materia finanziaria);
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, D.L. 11 dicembre 1967, n. 1132, e dell'articolo unico legge di conversione 7 febbraio 1968, n. 27 (proroga dell'addizionale per eventi calamitosi del 1966) proposte, con ricorsi depositati il 10 gennaio e il 9 marzo 1968 dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello Statuto e in relazione all'art. 2 del D.P. R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme d'attuazione in materia finanziaria);
dichiara inoltre che spetta allo Stato di far proprie le entrate derivanti dai citati D.L. 11 dicembre 1967, n. 1132, e legge 7 febbraio 1968, n. 27, ed annulla pertanto la circolare 23 dicembre 1967, n. 3240, diretta dall'Assessore per le finanze della Regione siciliana alle intendenze della Sicilia;
dichiara infine che spetta alla Regione siciliana far proprie le entrate derivanti dall'estensione e dall'aumento dell'addizionale E.C.A. disposti con la legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e pertanto annulla l'atto di cui al telegramma 04112 - 403388 (diretto dal Ministero delle finanze alle intendenze della Sicilia e trascritto nella lettera 5 aprile 1967 n. 1137) e respinge il ricorso depositato il 3 luglio 1967 dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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