Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1968

Corte cost., sent. 20 aprile 1968, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1968
Data di deposito
20 aprile 1968
Data di decisione
9 aprile 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:29

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 31 marzo 1967

Parametri

  • art. 17, lett. f, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. m, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 2789

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 24 del 1957; 47 del 1959, 2 del 1960; 66 del 1964 e 72 del 1965) la potesta' legislativa attribuita alle Regioni a statuto speciale, trova la sua base ed anche il suo limite, nelle materie espressamente indicate nelle norme statutarie, non potendosi quindi intendere (come ha rilevato questa Corte) in senso finalistico.

Massima n. 2790

IL concetto di beneficenza ed assistenza pubblica ha assunto, nel sistema della legislazione statale, un significato ben determinato. E questa Corte, in riferimento al comma primo dell'art. 38 della Costituzione, ne ha, in linea generale, precisato i termini rilevando che la detta materia risponde alla finalita' specifica di "favorire chiunque si trovi in condizioni di bisogno, prescindendo da particolari qualita' o situazioni personali o da servizi particolari resi allo Stato". Significato e portata non diversi sono da attribuire alla norma dello Statuto regionale, come e' chiarito anche dal fatto che la competenza legislativa della Regione si estende alle opere pie: a quegli istituti cioe', la cui finalita' istituzionale e' appunto quella di attuare, in varie forme, la beneficenza e l'assistenza a favore di persone bisognose. Date tali premesse e' da ritenere che, nell'ambito della ricordata norma statutaria, non possono ricomprendersi provvidenze nei riguardi di persone che non si trovino nella condizione preveduta dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione. Ed e' da ritenere, altresi', che non vi possa rientrare la disposizione ora impugnata (legge 31 marzo 1967) in quanto attribuisce un assegno vitalizio ai familiari di persone vittime di particolari situazioni, prescindendo dallo stato di bisogno; nell'intento, come risulta dalla relazione dei deputati proponenti, di "testimoniare la riconoscenza del popolo siciliano ai dirigenti sindacali e democratici, caduti per la causa del lavoro della liberta' e del progresso della Sicilia". Ne', il carattere di estraneita' del beneficio, dall'ambito della norma statutaria, puo' venir meno in considerazione del fatto che, per i figli maggiorenni delle vittime, l'attribuzione dell'assegno e' subordinata alla permanente inabilita' al lavoro. Neanche, per questi, infatti, e' richiesta una condizione di bisogno, a parte il rilievo che, nell'economia della legge, si tratta di una situazione individuale secondaria e marginale. Senonche', come si e' accennato, la disposizione impugnata non trova giustificazione neppure in relazione all'art. 17, lett. f dello Statuto siciliano. Questo attribuisce alla Regione potesta' legislativa concorrente nella materia della legislazione sociale, con riferimento ai rapporti di lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale. E' da tenere presente, in proposito, che questa Corte, con la sentenza n. 7 del 1957, ha ritenuto che l'ambito normativo riconosciuto dalla citata norma non concerne tutta la legislazione sociale, bensi' cio' che riflette i rapporti di lavoro e le provvidenze che ad essi sono collegate a garanzia dei lavoratori. Ed analogamente si era in precedenza pronunziata anche l'Alta Corte per la Regione siciliana, con la sentenza n. 17 del 1951. A tali rapporti si riferiscono altresi' le norme di attuazione (approvate con decreto n. 1138 del 25 giugno 1952), le quali, nell'art. 1, dispongono che "le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, sono svolte, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lett. f, dello Statuto. La disposizione impugnata, invece, traendo origine da eventi delittuosi, non prende, in alcun modo, in considerazione rapporti di lavoro (dipendente od autonomo) con le conseguenti situazioni, ne' richiede, nelle persone interessate, la qualifica di lavoratore, contrariamente a quanto dispone la legge regionale n. 58 del 1957 richiamata dalla difesa della Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo 1967, concernente la "concessione di un assegno vitalizio alle famiglie del dirigenti sindacali e politici caduti nella lotta per il lavoro, la libertà ed il progresso della Sicilia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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