Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1968

Corte cost., sent. 17 aprile 1968, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1968
Data di deposito
17 aprile 1968
Data di decisione
3 aprile 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione siciliana del 23 giugno 1965

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 2783

Nei giudizi principali di legittimita' costituzionale la materia del contendere viene meno solo nel caso in cui una legge approvata dopo quella impugnata ne impedisca ogni effetto, disciplinando il medesimo oggetto con la stessa decorrenza cronologica della precedente legge. Poiche' l'esclusione dell'imposizione tributaria per le indennita' dovute ai componenti dell'Assemblea regionale si risolve in un'esenzione fiscale, che la regione non ha il potere di disporre, e' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 36 St. sic. - l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 giugno 1965, concernente l'estensione all'Assemblea dell'art. 3 legge 9 agosto 1948 n. 1102, limitatamente alla parte in cui dispone che l'indennita' parlamentare stabilita per i deputati regionali e' esente da ogni tributo e non puo' essere comunque computata agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 giugno 1965 e concernente la "estensione alla Assemblea regionale siciliana dell'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102", limitatamente alla parte in cui dispone che l'indennità parlamentare stabilita per i deputati regionali è esente da ogni tributo e non può essere comunque computata agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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