Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1968
Corte cost., sent. 17 aprile 1968, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1968
- Data di deposito
- 17 aprile 1968
- Data di decisione
- 3 aprile 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana del 23 giugno 1965
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 2783
Nei giudizi principali di legittimita' costituzionale la materia del contendere viene meno solo nel caso in cui una legge approvata dopo quella impugnata ne impedisca ogni effetto, disciplinando il medesimo oggetto con la stessa decorrenza cronologica della precedente legge. Poiche' l'esclusione dell'imposizione tributaria per le indennita' dovute ai componenti dell'Assemblea regionale si risolve in un'esenzione fiscale, che la regione non ha il potere di disporre, e' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 36 St. sic. - l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 giugno 1965, concernente l'estensione all'Assemblea dell'art. 3 legge 9 agosto 1948 n. 1102, limitatamente alla parte in cui dispone che l'indennita' parlamentare stabilita per i deputati regionali e' esente da ogni tributo e non puo' essere comunque computata agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 giugno 1965 e concernente la "estensione alla Assemblea regionale siciliana dell'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102", limitatamente alla parte in cui dispone che l'indennità parlamentare stabilita per i deputati regionali è esente da ogni tributo e non può essere comunque computata agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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