Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1968

Corte cost., sent. 17 aprile 1968, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1968
Data di deposito
17 aprile 1968
Data di decisione
3 aprile 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:21

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 613 del 21 luglio 1967

Parametri

  • art. 4, lett. e, statuto regione Sardegna
  • art. 33, statuto regione Sicilia
  • art. 4, lett. a, statuto regione Sardegna
  • art. 20, prima par., statuto regione Sicilia
  • art. 3, lett. p, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett. m, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett. d, statuto regione Sardegna
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 4, lett. f, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.h, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. h, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 2769

Lo Stato non puo' attribuire alle regioni una potesta' legislativa od amministrativa su una materia che esso non possa ritenere certamente ed indiscutibilmente nella sua sfera.

Massima n. 2770

Il diritto sulla piattaforma continentale e' un diritto condizionato dalla utilizzabilita' economica del suo oggetto per cui in Italia solo dopo la promulgazione della legge 10 febbraio 1953, n. 136, la piattaforma continentale assume, nell'ordinamento interno, il carattere di bene giuridico perche' solo allora acquista il requisito della appropriabilita' che e' essenziale per la qualifica di una cosa come bene.

Massima n. 2771

La valutazione della situazione dei rapporti interstatuali e' estranea alla competenza regionale.

Massima n. 2772

Il riconoscimento, nella regione sarda, di una competenza in materia di pesca marittima (sent. 21 gennaio 1957, n. 23) non implica che la regione stessa abbia un suo mare territoriale o che possa esercitare poteri su quel mare, sia pure limitatamente alla pesca.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. h, 20, prima parte, 33, 36 e 43 del suo Statuto, nonché dalla Regione sarda in riferimento agli artt. 3, lett. d, m, p, 4, lett. a, e, f, e 6 del suo Statuto, e in ordine alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regola le ricerche e coltivazioni degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riguardo, per la Regione siciliana, agli artt. 2, 43, 45, 53, 54, e ultimi sei commi della tabella B della citata legge e, per la Regione sarda, l'art. 2 comma 1, l'art. 5 commi 2, 3 e 4, l'art. 11, l'art. 17 commi 1 e 2, l'art. 20 comma 3, l'art. 23 comma 1, l'art. 27 commi 4 e 5, l'art. 32 comma 1, l'art. 33 commi 1 e 5, l'art. 35 comma 1, gli artt. 40, 41, 42, 49, 53, 54 della legge stessa e ogni altra sua disposizione che risulti connessa con le precedenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI

Testo integrale

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