Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1968
Corte cost., sent. 17 aprile 1968, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1968
- Data di deposito
- 17 aprile 1968
- Data di decisione
- 3 aprile 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:21
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 613 del 21 luglio 1967
Parametri
- art. 4, lett. e, statuto regione Sardegna
- art. 33, statuto regione Sicilia
- art. 4, lett. a, statuto regione Sardegna
- art. 20, prima par., statuto regione Sicilia
- art. 3, lett. p, statuto regione Sardegna
- art. 3, lett. m, statuto regione Sardegna
- art. 3, lett. d, statuto regione Sardegna
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 4, lett. f, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.h, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett. h, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 2769
Lo Stato non puo' attribuire alle regioni una potesta' legislativa od amministrativa su una materia che esso non possa ritenere certamente ed indiscutibilmente nella sua sfera.
Massima n. 2770
Il diritto sulla piattaforma continentale e' un diritto condizionato dalla utilizzabilita' economica del suo oggetto per cui in Italia solo dopo la promulgazione della legge 10 febbraio 1953, n. 136, la piattaforma continentale assume, nell'ordinamento interno, il carattere di bene giuridico perche' solo allora acquista il requisito della appropriabilita' che e' essenziale per la qualifica di una cosa come bene.
Massima n. 2771
La valutazione della situazione dei rapporti interstatuali e' estranea alla competenza regionale.
Massima n. 2772
Il riconoscimento, nella regione sarda, di una competenza in materia di pesca marittima (sent. 21 gennaio 1957, n. 23) non implica che la regione stessa abbia un suo mare territoriale o che possa esercitare poteri su quel mare, sia pure limitatamente alla pesca.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. h, 20, prima parte, 33, 36 e 43 del suo Statuto, nonché dalla Regione sarda in riferimento agli artt. 3, lett. d, m, p, 4, lett. a, e, f, e 6 del suo Statuto, e in ordine alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regola le ricerche e coltivazioni degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riguardo, per la Regione siciliana, agli artt. 2, 43, 45, 53, 54, e ultimi sei commi della tabella B della citata legge e, per la Regione sarda, l'art. 2 comma 1, l'art. 5 commi 2, 3 e 4, l'art. 11, l'art. 17 commi 1 e 2, l'art. 20 comma 3, l'art. 23 comma 1, l'art. 27 commi 4 e 5, l'art. 32 comma 1, l'art. 33 commi 1 e 5, l'art. 35 comma 1, gli artt. 40, 41, 42, 49, 53, 54 della legge stessa e ogni altra sua disposizione che risulti connessa con le precedenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI
Testo integrale
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