Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1968

Corte cost., sent. 28 novembre 1968, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1968
Data di deposito
28 novembre 1968
Data di decisione
21 novembre 1968
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 143, comma 2, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 143, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 143, comma 2, lett. b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • legge n. 361 del 28 maggio 1959

Parametri

  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 3013

La legge 28 maggio 1959, n. 361, entrata in vigore il 1x gennaio 1960, qualifica "di acconto" le ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti statali, ai fini della corresponsione dell'imposta complementare sul reddito, e recepisce cosi' il principio gia' contenuto nell'art. 143 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) emanato in base alla delega legislativa di cui all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, ed entrato in vigore pure il 1x gennaio 1960. Tale coincidenza cronologica nell'attuazione dell'uno e dell'altro provvedimento legislativo, unitamente alla coincidenza del rispettivo contenuto, costituisce elemento determinante per escludere l'utilita' della verifica del vizio di eccesso di delega legislativa lamentato nei confronti al citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, giacche' qualunque possa essere l'esito della verifica stessa, sara', in ogni caso, la legge ordinaria del 1959, non sottoposta a sindacato di costituzionalita', a regolare il rapporto d'imposta in esame, dando luogo ad una disposizione nuova che vive di vita propria ad ogni effetto. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro il citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 63 della legge.

Massima n. 3014

Il titolo di una legge e' soltanto un elemento indicativo che non si incorpora con la legge stessa in modo tale da sovrapporsi alle singole norme concrete. Solo in caso di dubbio significato delle norme il titolo potrebbe eventualmente contribuire alla loro interpretazione. Dovendosi tale dubbio escludere per quanto riguarda la legge 28 maggio 1959, n. 361, deve egualmente escludersi che avendo quest'ultima, per oggetto dichiarato nella sua intitolazione, l'aumento del minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare sul reddito, cio' costituisca di per se' sufficiente motivo per escludere che alle residue enunciazioni contenute nel testo possa attribuirsi efficacia normativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma secondo, lett. a e b, e ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sollevata con ordinanze 7 dicembre 1965 e 30 novembre 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette di Urbino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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