Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1968
Corte cost., sent. 28 novembre 1968, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1968
- Data di deposito
- 28 novembre 1968
- Data di decisione
- 21 novembre 1968
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 143, comma 2, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 143, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 143, comma 2, lett. b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- legge n. 361 del 28 maggio 1959
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 3013
La legge 28 maggio 1959, n. 361, entrata in vigore il 1x gennaio 1960, qualifica "di acconto" le ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti statali, ai fini della corresponsione dell'imposta complementare sul reddito, e recepisce cosi' il principio gia' contenuto nell'art. 143 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) emanato in base alla delega legislativa di cui all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, ed entrato in vigore pure il 1x gennaio 1960. Tale coincidenza cronologica nell'attuazione dell'uno e dell'altro provvedimento legislativo, unitamente alla coincidenza del rispettivo contenuto, costituisce elemento determinante per escludere l'utilita' della verifica del vizio di eccesso di delega legislativa lamentato nei confronti al citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, giacche' qualunque possa essere l'esito della verifica stessa, sara', in ogni caso, la legge ordinaria del 1959, non sottoposta a sindacato di costituzionalita', a regolare il rapporto d'imposta in esame, dando luogo ad una disposizione nuova che vive di vita propria ad ogni effetto. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro il citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 63 della legge.
Massima n. 3014
Il titolo di una legge e' soltanto un elemento indicativo che non si incorpora con la legge stessa in modo tale da sovrapporsi alle singole norme concrete. Solo in caso di dubbio significato delle norme il titolo potrebbe eventualmente contribuire alla loro interpretazione. Dovendosi tale dubbio escludere per quanto riguarda la legge 28 maggio 1959, n. 361, deve egualmente escludersi che avendo quest'ultima, per oggetto dichiarato nella sua intitolazione, l'aumento del minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare sul reddito, cio' costituisca di per se' sufficiente motivo per escludere che alle residue enunciazioni contenute nel testo possa attribuirsi efficacia normativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma secondo, lett. a e b, e ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sollevata con ordinanze 7 dicembre 1965 e 30 novembre 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette di Urbino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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