Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1968

Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1968
Data di deposito
19 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:108

Norme oggetto del giudizio

  • circolare della regione Friuli Venezia Giulia del 11 settembre 1967

Parametri

  • art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n.9, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 26, lett. E, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965

Massime

Massima n. 2995

E' competente lo Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne: pertanto e' annullata la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia. La potesta' della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le e' attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9 dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne e' oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed e' uniforme nell'intero territorio nazionale; ne' puo' esservi dubbio che l'attivita' amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale. Percio' gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto, e 26 lett. e, D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza dello Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne ed annulla pertanto la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/16/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Testo integrale

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