Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1968
Corte cost., sent. 19 luglio 1968, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1968
- Data di deposito
- 19 luglio 1968
- Data di decisione
- 2 luglio 1968
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:108
Norme oggetto del giudizio
- circolare della regione Friuli Venezia Giulia del 11 settembre 1967
Parametri
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n.9, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 26, lett. E, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
Massime
Massima n. 2995
E' competente lo Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne: pertanto e' annullata la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia. La potesta' della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le e' attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9 dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne e' oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed e' uniforme nell'intero territorio nazionale; ne' puo' esservi dubbio che l'attivita' amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale. Percio' gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto, e 26 lett. e, D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza dello Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne ed annulla pertanto la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/16/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Testo integrale
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