Corte costituzionale
Ordinanza n. 70/1968
Corte cost., ord. 17 giugno 1968, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 70/1968
- Data di deposito
- 17 giugno 1968
- Data di decisione
- 30 maggio 1968
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 398, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 231, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2903
Cfr.: sentt. n. 33/1966 (per l'art. 398 C.P.P.) e n. 46/1967 (per l'art. 231 C.P.P.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo comma, del Codice di procedura penale sollevata con l'ordinanza del pretore di Bisacquino ed ordina la restituzione degli atti allo stesso ufficio giudiziario.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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