Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1968

Corte cost., ord. 17 giugno 1968, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
70/1968
Data di deposito
17 giugno 1968
Data di decisione
30 maggio 1968
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 398, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 231, codice di procedura penale 1930

Parametri

  • art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 2903

Cfr.: sentt. n. 33/1966 (per l'art. 398 C.P.P.) e n. 46/1967 (per l'art. 231 C.P.P.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, primo comma, del Codice di procedura penale sollevata con l'ordinanza del pretore di Bisacquino ed ordina la restituzione degli atti allo stesso ufficio giudiziario.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze