Corte costituzionale
Ordinanza n. 39/1968
Corte cost., ord. 26 aprile 1968, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 39/1968
- Data di deposito
- 26 aprile 1968
- Data di decisione
- 23 aprile 1968
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:39
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2809
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale, proposto dal Pretore di Empoli con ordinanza 5 gennaio 1966, e' inammissibile, considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il Pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte costituzionale, cioe' fra organi a cui egli e' estraneo, dimodoche' non e' legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art. 37 e art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87). E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Cod. proc.penale, proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli, che la predetta ordinanza. Ritenuto che la Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost. e che pertanto una nuova dichiarazione di illegittimita' costituzionale si rende impossibile essendo la norma gia' uscita dall'ordinamento, la predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al momento in cui e' stata emanata, fra i quali e' compreso quello presso il pretore di Empoli (Corte cost. sent. n. 127 del 1966).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, proposto dal pretore di Empoli con l'ordinanza 5 gennaio 1966;
dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Empoli, con la predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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