Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1968

Corte cost., ord. 26 aprile 1968, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
39/1968
Data di deposito
26 aprile 1968
Data di decisione
23 aprile 1968
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:39

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 2809

Il ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale, proposto dal Pretore di Empoli con ordinanza 5 gennaio 1966, e' inammissibile, considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il Pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte costituzionale, cioe' fra organi a cui egli e' estraneo, dimodoche' non e' legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art. 37 e art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87). E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Cod. proc.penale, proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli, che la predetta ordinanza. Ritenuto che la Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost. e che pertanto una nuova dichiarazione di illegittimita' costituzionale si rende impossibile essendo la norma gia' uscita dall'ordinamento, la predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al momento in cui e' stata emanata, fra i quali e' compreso quello presso il pretore di Empoli (Corte cost. sent. n. 127 del 1966).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, proposto dal pretore di Empoli con l'ordinanza 5 gennaio 1966;

dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Empoli, con la predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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