Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/1968
Corte cost., ord. 20 dicembre 1968, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/1968
- Data di deposito
- 20 dicembre 1968
- Data di decisione
- 16 dicembre 1968
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:130
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 3047
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, possono essere sollevate, in via incidentale, ai sensi dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, questioni relative alla legittimita' delle leggi da applicare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
salva ogni altra questione circa l'ammissibilità e il merito del ricorso;
1) dispone la trattazione davanti ad essa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri conferiti alla Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778;
2) ordina il rinvio del presente giudizio, perché possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente, ferma restando l'ordinanza di sospensione 2 luglio 1968, n. 82;
3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanzia sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
5) assegna alle parti il termine di venti giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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