Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1968

Corte cost., ord. 20 dicembre 1968, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/1968
Data di deposito
20 dicembre 1968
Data di decisione
16 dicembre 1968
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:130

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948

Massime

Massima n. 3047

Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, possono essere sollevate, in via incidentale, ai sensi dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, questioni relative alla legittimita' delle leggi da applicare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

salva ogni altra questione circa l'ammissibilità e il merito del ricorso;

1) dispone la trattazione davanti ad essa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, per esorbitanza dai poteri conferiti alla Regione dagli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 10 e 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778;

2) ordina il rinvio del presente giudizio, perché possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente, ferma restando l'ordinanza di sospensione 2 luglio 1968, n. 82;

3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanzia sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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