Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1967

Corte cost., sent. 24 aprile 1967, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1967
Data di deposito
24 aprile 1967
Data di decisione
12 aprile 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
  • art. 8, comma 2, legge n. 555 del 13 giugno 1912

Parametri

Massime

Massima n. 4595

Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino, fa un'affermazione di altissimo significato morale e giuridico, che colloca quel dovere al di sopra di tutti gli altri e ne esclude la soppressione per mezzo di una legge. In quanto "sacro" detto dovere si collega intimamente ed indissolubilmente all'appartenenza alla comunita' nazionale, identificata nella Repubblica italiana (e percio' alla cittadinanza), in modo da trascendere e superare l'obbligo del servizio militare, che rispetto ad esso ha una propria autonomia concettuale ed istituzionale e che, contemplato nel secondo comma dello stesso articolo, limitatamente a quanto attiene alla sua obbligatorieta' "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, non e' tale da poter essere imposto, appunto, con una legge, quando non siano violati altri precetti costituzionali, anche a soggetti non cittadini italiani, in vista di interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (in base ai quali, in taluni casi da essi considerati, persone che abbiano perduto la cittadinanza italiana sono nondimeno tenuti a prestare il servizio militare), in riferimento all'art. 52 della Costituzione.

Massima n. 4596

Esula dalla competenza della Corte costituzionale in sede di giudizio sulla legittimita' delle leggi, esaminare profili di politica legislativa anziche' di legittimita' costituzionale. (Nella specie, alla denuncia di illegittimita', per contrasto con l'art. 52 della Costituzione, degli artt. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che impongono, in taluni casi, l'obbligo del servizio militare a persone le quali abbiano perduto la cittadinanza italiana, era stato aggiunto il rilevo che "il possesso - di tale cittadinanza - da parte del militare in servizio costituisce, sotto il profilo morale, garanzia di leale assolvimento dei delicati e numerosi compiti che egli puo' essere chiamato a svolgere, di dedizione e di spirito di sacrificio").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nella aeronautica, in riferimento all'art. 52 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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