Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1967
Corte cost., sent. 24 aprile 1967, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1967
- Data di deposito
- 24 aprile 1967
- Data di decisione
- 12 aprile 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
- art. 8, comma 2, legge n. 555 del 13 giugno 1912
Parametri
Massime
Massima n. 4595
Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino, fa un'affermazione di altissimo significato morale e giuridico, che colloca quel dovere al di sopra di tutti gli altri e ne esclude la soppressione per mezzo di una legge. In quanto "sacro" detto dovere si collega intimamente ed indissolubilmente all'appartenenza alla comunita' nazionale, identificata nella Repubblica italiana (e percio' alla cittadinanza), in modo da trascendere e superare l'obbligo del servizio militare, che rispetto ad esso ha una propria autonomia concettuale ed istituzionale e che, contemplato nel secondo comma dello stesso articolo, limitatamente a quanto attiene alla sua obbligatorieta' "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, non e' tale da poter essere imposto, appunto, con una legge, quando non siano violati altri precetti costituzionali, anche a soggetti non cittadini italiani, in vista di interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (in base ai quali, in taluni casi da essi considerati, persone che abbiano perduto la cittadinanza italiana sono nondimeno tenuti a prestare il servizio militare), in riferimento all'art. 52 della Costituzione.
Massima n. 4596
Esula dalla competenza della Corte costituzionale in sede di giudizio sulla legittimita' delle leggi, esaminare profili di politica legislativa anziche' di legittimita' costituzionale. (Nella specie, alla denuncia di illegittimita', per contrasto con l'art. 52 della Costituzione, degli artt. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che impongono, in taluni casi, l'obbligo del servizio militare a persone le quali abbiano perduto la cittadinanza italiana, era stato aggiunto il rilevo che "il possesso - di tale cittadinanza - da parte del militare in servizio costituisce, sotto il profilo morale, garanzia di leale assolvimento dei delicati e numerosi compiti che egli puo' essere chiamato a svolgere, di dedizione e di spirito di sacrificio").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nella aeronautica, in riferimento all'art. 52 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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