Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1967
Corte cost., sent. 21 gennaio 1967, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1967
- Data di deposito
- 21 gennaio 1967
- Data di decisione
- 17 gennaio 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- PAPALDO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 11 del 28 aprile 1954
- legge della Regione siciliana n. 46 del 29 luglio 1957
- legge della Regione siciliana n. 22 del 27 novembre 1961
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 37 del 18 ottobre 1954
- legge della Regione siciliana n. 29 del 12 novembre 1959
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 4487
Il piu' favorevole trattamento tributario concesso dalla Regione siciliana nella materia dei benefici fiscali relativi al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione non appare tale per natura e portata da legittimare i prospettati dubbi di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano. L'estensione della agevolazione ai contratti di vendita di immobili ancora da costruire od in corso di costruzione (la legislazione statale contempla solo gli immobili gia' ultimati) si risolve in una semplice anticipazione del beneficio al fine di favorire il finanziamento del costruttore, ed e' comunque giustificata da situazioni economiche di carattere locale. Ne' puo' ritenersi che la legge regionale abbia omesso di subordinare la concessione del beneficio alla condizione, prevista dalla legislazione statale, che la costruzione sia iniziata e compiuta entro un determinato periodo di tempo. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 36, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione sic., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie" in relazione all'art. 6 della legge regionale sic. 28 aprile 1954, n 11, e successive leggi regionali di proroga 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 36, comma primo, dello Statuto speciale della Regione siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie" in relazione all'art. 6 della legge 28 aprile 1954, n. 11, e successive leggi regionali di proroga 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHTARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze