Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1967

Corte cost., sent. 21 gennaio 1967, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1967
Data di deposito
21 gennaio 1967
Data di decisione
17 gennaio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
PAPALDO
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione siciliana n. 11 del 28 aprile 1954
  • legge della Regione siciliana n. 46 del 29 luglio 1957
  • legge della Regione siciliana n. 22 del 27 novembre 1961
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 37 del 18 ottobre 1954
  • legge della Regione siciliana n. 29 del 12 novembre 1959

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 4487

Il piu' favorevole trattamento tributario concesso dalla Regione siciliana nella materia dei benefici fiscali relativi al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione non appare tale per natura e portata da legittimare i prospettati dubbi di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano. L'estensione della agevolazione ai contratti di vendita di immobili ancora da costruire od in corso di costruzione (la legislazione statale contempla solo gli immobili gia' ultimati) si risolve in una semplice anticipazione del beneficio al fine di favorire il finanziamento del costruttore, ed e' comunque giustificata da situazioni economiche di carattere locale. Ne' puo' ritenersi che la legge regionale abbia omesso di subordinare la concessione del beneficio alla condizione, prevista dalla legislazione statale, che la costruzione sia iniziata e compiuta entro un determinato periodo di tempo. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 36, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione sic., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie" in relazione all'art. 6 della legge regionale sic. 28 aprile 1954, n 11, e successive leggi regionali di proroga 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 36, comma primo, dello Statuto speciale della Regione siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie" in relazione all'art. 6 della legge 28 aprile 1954, n. 11, e successive leggi regionali di proroga 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHTARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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