Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1967
Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1967
- Data di deposito
- 9 marzo 1967
- Data di decisione
- 28 febbraio 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 987 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 4535
L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, prescrivendo l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio di piante e di semi, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione perche', nella specie, l'imposizione di limiti alla libera iniziativa privata e' legittimata dalla sussistenza di particolari motivi di utilita' sociale, i quali risultano dal complesso delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le piante ed i semi dalle "cause nemiche".
Massima n. 4536
L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione neppure sotto il profilo del rispetto della riserva di legge. Esso, infatti, determina sufficentemente i criteri e le direttive atte a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria, quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgono in modo assolutamente arbitrario. E questa Corte ha gia' ritenuto che la riserva di legge riferendosi a limiti sui mezzi o su attivita' rivolte alla produzione economica, non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto nominativo del Parlamento (sent. n. 4 del 1962).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle "cause nemiche"), sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione, con ordinanza del Pretore di Strambino del 27 luglio 1965.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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