Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1967

Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1967
Data di deposito
9 marzo 1967
Data di decisione
28 febbraio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 987 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 4535

L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, prescrivendo l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio di piante e di semi, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione perche', nella specie, l'imposizione di limiti alla libera iniziativa privata e' legittimata dalla sussistenza di particolari motivi di utilita' sociale, i quali risultano dal complesso delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le piante ed i semi dalle "cause nemiche".

Massima n. 4536

L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione neppure sotto il profilo del rispetto della riserva di legge. Esso, infatti, determina sufficentemente i criteri e le direttive atte a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria, quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgono in modo assolutamente arbitrario. E questa Corte ha gia' ritenuto che la riserva di legge riferendosi a limiti sui mezzi o su attivita' rivolte alla produzione economica, non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto nominativo del Parlamento (sent. n. 4 del 1962).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle "cause nemiche"), sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione, con ordinanza del Pretore di Strambino del 27 luglio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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