Corte costituzionale
Sentenza n. 153/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 31 del 25 gennaio 1966
Parametri
- art. 16, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 20, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 14, lett.p, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 15, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 14, lett.o, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 4784
Riguarda solo i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato la norma dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo la quale il conflitto deve essere insorto fra "organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' dei poteri cui appartengono", mentre l'art. 39 della stessa legge non richiede la definitivita' dell'atto che ha dato luogo al conflitto tra Stato e Regione. La differenza corrisponde ai caratteri peculiari dei due tipi di conflitto.
Massima n. 4785
In sede di conflitto di attribuzione la Corte puo' sollevare questioni di legittimita' costituzionale nei limiti della loro rilevanza per la soluzione del conflitto e della non manifesta infondatezza.
Massima n. 4786
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata davanti alla Corte in sede di conflitto, dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 in riferimento agli artt. 14, lett. o e p, 15, 16, 20 dello Statuto siciliano. La legge n. 31, regolando gli albi nazionali degli esportatori di prodotti agricoli e creando una organizzazione per gli albi stessi e per le relative iscrizioni, regola materia del commercio con l'estero, di competenza statale.
Massima n. 4787
La previsione di una attivita' amministrativa della Regione, secondo le direttive del Governo, non ha privato lo Stato della titolarita' delle funzioni amministrative nelle materie non comprese negli artt. 14, 15, 17, dello Statuto siciliano, funzioni che saranno affidate alla Regione, con la determinazione delle direttive, quando possono essere svolte dall'autorita' regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi;
dichiara che spetta agli organi dello Stato la competenza a costituire le Commissioni di cui all'art. 6 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e respinge in conseguenza i ricorsi della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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