Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1967

Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/1967
Data di deposito
15 dicembre 1967
Data di decisione
12 dicembre 1967
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 31 del 25 gennaio 1966

Parametri

  • art. 16, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 20, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 14, lett.p, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 15, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 14, lett.o, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 4784

Riguarda solo i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato la norma dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo la quale il conflitto deve essere insorto fra "organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' dei poteri cui appartengono", mentre l'art. 39 della stessa legge non richiede la definitivita' dell'atto che ha dato luogo al conflitto tra Stato e Regione. La differenza corrisponde ai caratteri peculiari dei due tipi di conflitto.

Massima n. 4785

In sede di conflitto di attribuzione la Corte puo' sollevare questioni di legittimita' costituzionale nei limiti della loro rilevanza per la soluzione del conflitto e della non manifesta infondatezza.

Massima n. 4786

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata davanti alla Corte in sede di conflitto, dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 in riferimento agli artt. 14, lett. o e p, 15, 16, 20 dello Statuto siciliano. La legge n. 31, regolando gli albi nazionali degli esportatori di prodotti agricoli e creando una organizzazione per gli albi stessi e per le relative iscrizioni, regola materia del commercio con l'estero, di competenza statale.

Massima n. 4787

La previsione di una attivita' amministrativa della Regione, secondo le direttive del Governo, non ha privato lo Stato della titolarita' delle funzioni amministrative nelle materie non comprese negli artt. 14, 15, 17, dello Statuto siciliano, funzioni che saranno affidate alla Regione, con la determinazione delle direttive, quando possono essere svolte dall'autorita' regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi;

dichiara che spetta agli organi dello Stato la competenza a costituire le Commissioni di cui all'art. 6 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e respinge in conseguenza i ricorsi della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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