Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:146
Norme oggetto del giudizio
- circolare ministeriale del 12 gennaio 1967
Parametri
- art. 36, comma 1, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 4770
Spetta allo Stato il potere di far proprio l'I.G.E. all'importazione e l'imposta integrativa di conguaglio. Va pertanto respinto il ricorso della Regione siciliana per conflitto di attribuzione avente per oggetto la circolare 12 gennaio 1967 prot. n. 10904 del Ministero delle finanze "Regione siciliana - Applicazione del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria".
Massima n. 4771
Lo Statuto siciliano all'art. 36 si limita ad indicare solo quei tributi che non possono essere attribuiti alla Regione. Al di la' di questo limite spettava alle norme di attuazione stabilire quali proventi andassero alla Sicilia e quali restassero allo Stato. Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, provvedendo definitivamente al riguardo (dopo la precedente regolamentazione provvisoria) all'art. 2 ha concesso alla Sicilia tutte le entrate tributarie allora esistenti ribadendo (in attuazione dell'art. 39 dello Statuto) l'esclusiva competenza dello Stato in materia di regime doganale. Tale norma importa che la potesta' legislativa dello Stato copre tutto il campo che e' oggetto della legislazione doganale e ricomprende i c.d. diritti doganali, imposte, tasse, sopratasse che si riscuotono con operazioni di dogana. Lo Stato avendo la potesta' di disciplinare la materia, puo' attribuire quei diritti alla Sicilia cosi' come puo' riservarli a se stesso. L'opinione contraria non tiene conto ne' del principio statutario espresso nell'art. 39, onnicomprensivo; ne' degli artt. 7 ed 8 della legge doganale che lo chiariscono, ne' dell'art. 5 delle norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 cit.) che, legiferando sul regime doganale dispongono anche dei proventi (comma terzo e annessa tabella D); ne' del parallelismo fra potesta' legislativa tributaria ed appartenenza dei tributi.
Massima n. 4772
L'Ige all'importazione e l'imposta di conguaglio introdotta con la legge 31 luglio 1954, n. 570, sono da considerare diritti doganali e percio', non essendo incluse nella tabella d) (annessa al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) si devono intendere riservate allo Stato. La prima delle due imposte, a differenza dell'Ige riscossa sugli acquisti effettuati all'interno del paese, e' dovuta per il fatto obiettivo dell'importazione e si paga all'atto dello sdoganamento, e, nella misura dell'aliquota, e' soggetta al principio della reciprocita' rispetto agli stati esteri (art. 17, legge 19 giugno 1940, n. 762); ai fini dell'imposta il valore della merce deve essere indicato nella "dichiarazione per l'importazione" e coincide, quando si tratti di merci soggette al dazio doganale, con il valore su cui si applica quest'ultimo; come il dazio doganale il tributo non colpisce le merci ammesse alla temporanea importazione, conosce speciali esenzioni ignote all'Ige riscossa all'interno del paese, ed e' dotato di speciali sanzioni (artt. 18, 19, 20, 33 ss.). Cio' basta per la qualificazione del tributo come diritto o provento doganale. Altrettanto vale per l'imposta di conguaglio che gia' il titolo della legge n. 570 del 1954 chiama "diritto compensativo sulle esportazioni", rilevandone il collegamento con il fatto dell'importazione-esportazione, piuttosto che con quello dell'acquisto della merce. Ne' vale obiettare che una piu' rigorosa impostazione teorica e qualche fine pratico consiglierebbero l'inquadramento dei due tributi, come specie a genere, nell'imposta sugli affari e nell'imposta generale sull'entrata; infatti, gli artt. 36 e 39 dello Statuto, nella loro ampiezza, consentono alle norme di attuazione di prescindere da rigorose impostazioni teoriche, ed in effetti ad esse tali norme non si sono puntualmente attenute, collocando fra i proventi dei monopoli certe imposte di consumo dei tabacchi, anche importati dall'estero (tabella B) e viceversa fra le entrate doganali talune imposte di consumo (ad esempio sul caffe' e sul cacao).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di far proprie l'I.G.E. all'importazione e l'imposta integrativa di conguaglio, e pertanto respinge il ricorso proposto dalla Regione siciliana con atto depositato il 20 aprile 1967 e avente ad oggetto la circolare 12 gennaio 1967, prot. n. 10904, del Ministero delle finanze; "Regione siciliana - Applicazione D. P. R 26 luglio 1965 n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI-ANTONINO PAPALDO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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