Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:145
Norme oggetto del giudizio
- deliberaz. comitato regionale credito e risparmio del 8 novembre 1966
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
Parametri
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1957
- art. 20, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
- art. 17, lett.e, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
Massime
Massima n. 4765
Spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la competenza a concedere dispensa dalle incompatibilita' per l'ufficio di amministratore e di sindaco delle casse di risparmio ai sensi dell'art. 4 R.D.L. 24 febbraio 1938, n. 204 convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778. Va conseguentemente annullata la deliberazione 8 novembre 1966 del Comitato regionale siciliano per il credito e il risparmio.
Massima n. 4766
Il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio, ha istituito presso la Regione un Comitato per il credito e il risparmio cui sono state demandate le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale in alcune materie specificamente indicate nelle lettere dell'art. 2, fra le quali "l'ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale" (lett. a) e "la nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lett. a) nei casi in cui dalle vigenti disposizioni e' demandata agli organi di vigilanza bancaria". L'art. 10 stabilisce, infine, che per tutto quanto non previsto nel decreto di attuazione, e con esso non in contrasto, "si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni". Dal combinato disposto delle norme richiamate si deduce che nella materia del credito e del risparmio non si e' inteso trasferire agli organi regionali una potesta' amministrativa piena escludente qualsiasi residua attribuzione di potesta' degli organi statali, ma si e' invece precisato, con le norme di attuazione, da un canto le funzioni statali trasferite, facendone una elencazione letterale e tassativa, riaffermando dall'altro, la competenza degli organi centrali in ordine a provvedimenti e funzioni inerenti a questioni di interesse generale, da risolvere in modo unitario sul piano nazionale.
Massima n. 4767
I provvedimenti di dispensa dalla incompatibilita' per l'ufficio di amministratore e di sindaco delle casse di risparmio, la cui nomina non spetta agli organi di vigilanza, non puo' ricomprendersi nella materia "ordinamento di istituti ed aziende di credito" di cui all'art. 2 lett. a) del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133. Il termine ordinamento indica provvedimenti a contenuto generale, mentre la dispensa e' provvedimento a contenuto particolare che riguarda determinate persone. Nemmeno e' esatto ritenere che la facolta' di dispensa sia da ricomprendersi nel potere di nomina dato che il provvedimento di dispensa si distingue da quello di nomina, sia per il procedimento di formazione, sia per la diversita' del contenuto e delle ragioni che ne giustificano l'adozione. Sotto il primo aspetto e' da tener presente che la dispensa e' provvedimento di un organo collegiale emesso previo parere favorevole e vincolante del Ministero dell'interno (le cui attribuzioni in materia non sono state demandate dalle norme di attuazione ad organi regionali), sotto il secondo aspetto e' a dirsi che la dispensa, tendendo alla rimozione di una causa di incompatibilita', e' espressione del potere di vigilanza che (sebbene comporti la valutazione di casi singoli ed esigenze particolari per deliberare in ordine alla opportunita' di consentire il contemporaneo esercizio di differenti uffici) riguarda nondimeno materia di estrema delicatezza che il legislatore ha ritenuto di non dover trasferire per trattarla uniformemente in tutto il territorio dello Stato.
Massima n. 4768
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata davanti alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione, degli artt. 1, 2 e 10 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 contenente norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio, in riferimento all'art. 20 dello Statuto. E' erroneo ritenere che in tutte le materie attribuite alla competenza legislativa regionale, ed in particolare anche in quelle attribuite alla legislazione concorrente, lo Stato sia tenuto a trasferire alla Regione tutte le competenze amministrative, senza riservare a se' alcun potere. Le norme di attuazione sono destinate a coordinare i poteri normativi statali e regionali e, specialmente nelle materie in cui la legislazione regionale sia tenuta a rispettare i principi e interessi cui si informa la legislazione dello Stato, le norme di attuazione possono e debbono regolare l'attivita' amministrativa degli organi regionali in modo conforme agli anzidetti principi ed interessi.
Massima n. 4769
Nella materia del credito e del risparmio, che e' concorrente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, devono ritenersi legittime le norme che prevedono l'intervento in sede amministrativa degli organi centrali tutte le volte in cui i provvedimenti da adottare afferiscano ad interessi la cura dei quali lo Stato abbia ritenuto di non dover trasferire per ragioni di unitaria disciplina.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la competenza a concedere dispensa dalle incompatibilità per l'ufficio di amministratore e di sindaco delle Casse di risparmio ai sensi dell'art. 4 del R D. L. 24 febbraio 1938, n. 204, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778;
annulla conseguentemente la deliberazione 8 novembre 1966 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze