Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1967

Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/1967
Data di deposito
15 dicembre 1967
Data di decisione
12 dicembre 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:137

Norme oggetto del giudizio

  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 17 gennaio 1966
  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 17 gennaio 1967

Parametri

  • art. 5, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
  • art. 5, n.8, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963

Massime

Massima n. 4752

La legge approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia il 16 novembre 1966 e riapprovata il 17 gennaio 1967, con la quale e' stata estesa la competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione, non ha il fine di predisporre uno strumento destinato ad operare effettivamente solo a seguito dell'esercizio dei poteri statali nella materia creditizia, ma importa un immediato ampliamento della sfera d'azione della suddetta Sezione della Cassa, quale risulta dall'art. 1 della legge statale 16 novembre 1939, n. 1797, che conseguentemente ne e' stato modificato. Non e' pertanto esatto che la menzionata legge regionale non abbia immediata incidenza sulla legislazione statale in materia creditizia.

Massima n. 4753

Sola materia, per la quale lo statuto del Friuli-Venezia Giulia attribuisca a tale Regione potesta' legislativa nel campo del credito, e' quella dell'"ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali, degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione" (art. 5, n. 8). In essa non puo' venir compresa l'estensione dell'ambito territoriale entro il quale la Sezione della Cassa di risparmio di Gorizia e' abilitata all'esercizio del credito fondiario, poiche' ne' le norme che prevedono poteri regionali in materia di credito hanno, in via generale, un significato tale, per cui le regioni potrebbero, a loro esclusivo beneplacito, incrementare le presenze operative nel settore (come la Corte ha gia' avvertito con la sent. n. 58 del 1958), ne' la materia dell'"ordinamento" di istituti di credito puo' riguardare, oltre ai poteri relativi alle strutture organizzatorie e alle modalita' di funzionamento degli istituti, anche quelli relativi alla creazione di nuovi istituti di credito o alla sfera d'azione di quelli esistenti (come si desume sia dai lavori preparatori della citata norma dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, sia dal confronto tra essa e quelle riflettenti le competenze regionali in materia di istituti di credito, contenute negli statuti di altre regioni: art. 4, lett. b) statuto della Sardegna, che distingue l'istituzione dell'ordinamento di quegli enti; art. 5, n. 4 e art. 8 statuto del Trentino-Alto Adige, ove espressamente sono conferiti a quella Regione poteri in materia di autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari; art. 2, lett. a, b, e c, D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente norme di attuazione dello statuto siciliano, ove e' fatta distinzione fra ordinamento degli istituti di credito e le autorizzazioni a istituirli, fonderli, trasferirli, ecc.). E' pertanto illegittima, per violazione dell'art. 5, n. 8 dello statuto speciale regionale, la legge approvata dal Consiglio del Friuli-Venezia Giulia il 16 novembre 1966 e riapprovata il 17 gennaio 1967, intitolata "Estensione della competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del testo legislativo approvato dal Consiglio regionale del Friuli- Venezia Giulia il 16 novembre 1966 e riapprovato il 17 gennaio 1967, intitolato "Estensione della competenza territoriale della Sezione di Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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