Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1967

Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1967
Data di deposito
15 dicembre 1967
Data di decisione
12 dicembre 1967
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:132

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 4742

Va dichiarata con sentenza la inammissibilita' per difetto di rilevanza di una questione incidentale di legittimita' costituzionale se dal testo dell'ordinanza di rimessione, nel quale manchi assolutamente l'enunciazione di un qualsiasi giudizio sulla rilevanza, risulti prima facie, l'insussistenza del requisito della rilevanza.

Massima n. 4743

E' inammissibile la questione sulla legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi primo, secondo e quarto e 2, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 562, concernente il "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale" proposta in riferimento agli artt. 41, comma primo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine al rapporto che intercorre fra la soluzione della questione sollevata e la definizione del giudizio pendente, ne' spiega in alcun modo perche' tale giudizio non possa essere deciso senza che prima sia risolta la questione di legittimita' costituzionale. Dal raffronto fra l'oggetto del giudizio pendente, che verte su una imputazione di malversazione prevista e punita dall'art. 315 Cod. pen., e le censure di incostituzionalita' sollevate risulta peraltro l'insussistenza del requisito di rilevanza si' che, quandanche in via di mera ipotesi dovesse dichiararsi l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla natura del servizio prestato dall'imputato e sulla conseguente qualificazione del reato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente il "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale", sollevata con ordinanza del 5 aprile 1966 del Tribunale di Eerrara, in riferimento agli artt. 41, comma primo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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