Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1967

Corte cost., sent. 23 novembre 1967, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1967
Data di deposito
23 novembre 1967
Data di decisione
15 novembre 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, Convenzione europea dei diritti dell'uomo
  • art. 5, Convenzione europea dei diritti dell'uomo
  • art. 139, legge n. 1424 del 25 settembre 1940

Parametri

Massime

Massima n. 4724

Il raffronto tra la disposizione contenuta nell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, - secondo cui deve essere mantenuto nello stato di arresto lo straniero finche' non abbia prestato idonea cauzione o malleveria - e l'art. 3 della Costituzione, non deve farsi con questa norma isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10, secondo comma, in quanto se e' vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, e' anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo.

Massima n. 4725

La subordinazione della concessione della liberta' provvisoria alla prestazione di cauzione o malleveria e' condizione ammessa nel nostro ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni ed e' espressamente prevista nell'art. 5, n. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui e' stata data esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. E poiche' trattasi di una misura cautelare che il giudice puo' adottare tanto per i cittadini quanto per gli stranieri, la sua legittimita' non viene meno se essa sia imposta dalla legge, purche' la norma che ne stabilisce l'obbligo faccia parte di un sistema che assicuri all'imputato la possibilita' di essere liberato non appena vengano a mancare le basi di legittimita' della custodia preventiva, e purche' fissi, come fa l'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, impugnata, un termine massimo di detenzione. Deriva da cio' che la disposizione denunciata - che fa obbligo di mantenere lo straniero nello stato di arresto finche' non abbia prestato idonea cauzione o malleveria - non viola un diritto fondamentale dell'uomo assicurato dall'art. 2 della Costituzione e dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall'art. 10, secondo comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Conseguenza ulteriore e' che non sussiste violazione del principio di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall'art. 3 della Costituzione italiana in connessione con l'art. 2 che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, ne' contrasta con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione stessa in relazione con l'art. 14 della Convenzione europea che sancisce il diritto dello straniero all'eguaglianza, proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Massima n. 4726

L'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui lo straniero deve essere mantenuto nello stato di arresto finche' non abbia prestato idonea cauzione o malleveria, non puo' considerarsi in contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, il cui contenuto e' analogo a quello degli artt. 6, n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'imposizione, quando non si presti cauzione, di una detenzione preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui lo straniero e' accusato, non equivale, infatti, ad una dichiarazione di colpevolezza prima della condanna, se la disposizione che la prevede si inserisce, come fa quella impugnata, in un sistema generale, che assicura anche all'imputato, che trovasi nella condizione prevista dall'art. 139, le garanzie della legge processuale penale circa l'immediata cessazione dello stato di detenzione preventiva quando ne vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 27 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Sondrio con ordinanza 16 dicembre 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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