Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1967
Corte cost., sent. 23 novembre 1967, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1967
- Data di deposito
- 23 novembre 1967
- Data di decisione
- 15 novembre 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 869 del 9 agosto 1966
Parametri
- art. 15, n.16, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 4720
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute nel primo comma dell'art. 3 del d.P.R. 9 agosto 1966, n. 869, in riferimento all'art. 15, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. La classificazione degli ospedali costituisce, infatti, competenza dello Stato ed essa si fonda, oltre che sulle funzioni svolte dagli ospedali stessi, anche sulla loro struttura ed organizzazione che deve essere, nelle sue linee essenziali, unitaria per tutto il territorio nazionale. La riserva allo Stato, quindi, di provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale un'adeguata assistenza ospedaliera, di cui all'art. 3, comma primo, del d.P.R. 9 agosto 1966, n. 869 trova il suo fondamento nel rispetto dell'interesse nazionale e nell'obbligo che fa carico ad ogni Regione, anche per quanto riguarda le materie di competenza legislativa primaria regionale, di osservare le riforme economico-sociali della Repubblica, cui e' imposto dalla Costituzione di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', di garantire cure gratuite agli indigenti (art. 32), nonche' di assicurare a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, l'assistenza ospedaliera. La norma di attuazione in esame, pertanto, mira ad assicurare su tutto il territorio nazionale un eguale standard di assistenza ospedaliera, integrando o sostituendo quella regionale la' dove sia insufficiente o carente, mediante provvedimenti amministrativi dello Stato, che dovranno restare nei limiti della sua competenza normativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ricorso della Regione Friuli- Venezia Giulia, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali"), in riferimento all'art. 5, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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