Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1967

Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/1967
Data di deposito
12 luglio 1967
Data di decisione
26 giugno 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:113

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 27 del 23 febbraio 1964
  • legge n. 191 del 12 aprile 1964
  • legge n. 1745 del 29 dicembre 1962

Parametri

  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 1, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 4713

La legge di conversione non puo', in ogni caso, essere considerata come atto confermativo del decreto legge ai fini dell'inammissibilita' del ricorso proposto contro di essa in quanto in sede di giudizi di costituzionalita' non possono valere i criteri che vigono nel campo giurisdizionale amministrativo rispetto agli atti confermativi. Neppure si potrebbe parlare di acquiescienza, essendo escluso che in materia possa trovare applicazione questa causa d'inammissibilita'. Cfr.: sent. n. 30/1959.

Massima n. 4714

Con la legge 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina di nominativita' obbligatoria dei titoli azionari, il legislatore statale non ha invaso la sfera di competenza della Regione in materia tributaria, ne' direttamente, ne' indirettamente. Il legislatore statale ha infatti stabilito una aliquota di imposta per i casi in cui non sia possibile accertare l'appartenenza dei titoli azionari anche nei confronti di soggetti possessori di titoli azionari regionali. Con tale normativa, lungi dal generare disparita' di trattamento, ha perseguito un intento di perequazione, restando esclusa la violazione dell'art. 36 dello statuto e degli artt. 3 e 53 della Costituzione. La legge statale, nel determinare la misura dell'imposizione, non ha negato la legittimita' delle disposizioni regionali relative ai titoli al portatore, ma anzi l'ha necessariamente posta a base delle proprie determinazioni, senza violare la sfera di competenza della Regione siciliana, garantita dall'art. 14 del suo Statuto. Non essendo fondato l'assunto di una violazione indiretta o riflessa dei poteri della Regione, resta esclusa anche qualunque doglianza relativa ad una violazione dei principi dell'autonomia regionale, proclamata dall'art. 1 dello Statuto regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, sulla legittimità costituzionale della legge 12 aprile 1964, n. 191, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 1964 n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto e d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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