Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1967
Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1967
- Data di deposito
- 8 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:101
Massime
Massima n. 4687
L'irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari, sancita dal comma primo della XIV disp. trans. Cost., impedisce che essi possano essere giuridicamente accertati, onde il comma secondo della norma citata va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati nobiliari anteriore al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non piu' esistente, ma nel gia' avvenuto riconoscimento che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione; siffatto diritto deve essere disciplinato, per quanto attiene alle sue vicende ed alla sua tutela, non secondo le norme concernenti la successione e la tutela dei titoli nobiliari, ma alla stregua di quelle concernenti i modi di acquisto e la tutela del diritto al nome. Pertanto sono costituzionalmente illegittime - in riferimento all'articolo 3 Cost. ed alla XIV disp. trans. Cost. - le seguenti norme, nei limiti in cui ad esse possa darsi applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, nonche' nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome; R.D. 11 dicembre 1887 n. 5138, R.D. 2 luglio 1896 n. 313, R.D. 5 luglio 1896 n. 314, R.D.L. 20 marzo 1924 n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925 n. 473), R.D. 28 dicembre 1924 n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926 n. 597), R.D. 16 agosto 1926 n. 1489; R.D. 21 gennaio 1929 n. 61, R.D. 7 giugno 1943, n. 651.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887, n. 5138, del R D. 2 luglio 1896, n. 313, del R D. 5 luglio 1896, n. 314, del R D. L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473), del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597), del R D. 16 agosto 1926, n. 1489, del R D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome.
Così deciso in Roma, nella sede sella Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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