Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1967

Corte cost., ord. 3 luglio 1967, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
89/1967
Data di deposito
3 luglio 1967
Data di decisione
15 giugno 1967
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:89

Parametri

  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 4663

Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunziata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che ha proposto il ricorso, vi ha successivamante rinunziato con dichiarazione accettata dall'altra parte. (Nella specie e' stato dichiarato estinto il giudizio principale di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato contro la Regione siciliana, avendo lo stesso Commissario depositato nella cancelleria della Corte l'atto di rinunzia accettato dal Presidente di detta Regione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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