Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/1967
Corte cost., ord. 3 luglio 1967, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/1967
- Data di deposito
- 3 luglio 1967
- Data di decisione
- 15 giugno 1967
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:87
Massime
Massima n. 4661
(Nella specie era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d. lgt. 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in relazione alle disposizioni degli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 108, secondo comma, della Costituzione: questione gia' esaminata dalla Corte, la quale con sentenza del 16-22 marzo 1967, n. 30 aveva dichiarato l'illegittimita' dell'articolo impugnato). Cfr.: 24/1956 C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alle Giunte provinciali amministrative di Milano e di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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