Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/1967

Corte cost., ord. 3 luglio 1967, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
87/1967
Data di deposito
3 luglio 1967
Data di decisione
15 giugno 1967
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:87

Massime

Massima n. 4661

(Nella specie era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d. lgt. 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in relazione alle disposizioni degli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 108, secondo comma, della Costituzione: questione gia' esaminata dalla Corte, la quale con sentenza del 16-22 marzo 1967, n. 30 aveva dichiarato l'illegittimita' dell'articolo impugnato). Cfr.: 24/1956 C.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alle Giunte provinciali amministrative di Milano e di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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