Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1966
Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1966
- Data di deposito
- 10 giugno 1966
- Data di decisione
- 1° giugno 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:59
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1412 del 18 dicembre 1964
- art. 4, decreto legge luogotenenziale n. 75 del 8 febbraio 1945
- art. 4, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1308 del 7 novembre 1947
- legge n. 322 del 5 marzo 1963
- delibera legislativa Regione Siciliana del 22 settembre 1965
- legge n. 903 del 21 luglio 1965
Parametri
- art. 17, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 17, legge n. 2 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 2614
La fase del rapporto assicurativo previdenziale in agricoltura concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli e la formazione dei relativi elenchi nominativi nella legislazione nazionale faceva capo esclusivamente alle speciali Commissioni istituite in ogni comune ai sensi del'art. 4 del d.l.l. 8 febbraio 1945 n. 75 (e composte dal Sindaco, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori). Successivamente il legislatore trasferi' tali compiti agli uffici provinciali del servizio contributi unificati; le risultanze dei due accertamenti dovevano essere sottoposte all'esame delle commissioni comunali che restituivano gli elenchi con la indicazione delle modifiche da apportarvi (art. 4 d.l.C.p.S. 7 novembre 1947 n. 1308). Tali indicazioni furono intese come parere vincolante per gli uffici del servizio contributi, che vi si unificavano. Mentre il sistema non dava luogo ad inconvenienti nelle provincie dell'Italia settentrionale e centrale, in cui vigeva il sistema della rilevazione diretta della mano d'opera occupata presso la singola azienda (dovendo corrispondere l'accertamento dei lavoratori a quello delle contribuzioni dei datori di lavoro presso i quali erano state svolte le prestazioni), nelle provincie meridionali, in cui vigeva il sistema dello accertamento presuntivo della mano d'opera ai fini dei contributi agricoli, si verifico' il fenomeno dell'inflazione degli elenchi nominativi, nei quali furono inserite persone non appartenenti al settore agricolo che indebitamente venivano a gravare sulla previdenza dei lavoratori agricoli. Per porre rimedio a tale situazione le due leggi nazionali 5 marzo 1963 n. 322 e 18 dicembre 1964 n. 1412, emanate dopo la soppressione del sistema di accertamento presuntivo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, hanno escluso qualsiasi potere delle Commissioni comunali in tema di nuove iscrizioni negli elenchi, limitando il loro intervento, sotto forma di parere obbligatorio, e non piu' vincolante, ai soli casi di cancellazione dei non aventi diritto dagli elenchi nominativi. Ed a seguito di tali norme gli uffici del servizio contributi hanno dato inizio alla cancellazione dagli elenchi di tutti coloro che indebitamente vi erano iscritti.
Massima n. 2615
La previdenza dei lavoratori agricoli ha carattere nazionale, essendo organizzata e gestita su tutto il territorio dello Stato da enti parastatali (I.N.P.S. ed I.N.A.M.) che perseguono i loro fini istituzionali mediante un sistema mutualistico il cui finanziamento non e' costituito soltanto dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma si fonda anche sulla solidarieta' tra i vari settori della produzione, e sul concorso dello Stato, particolarmente notevole nel settore in cui i contributi dei lavoratori sono modesti (cfr. legge 21 luglio 1965 n. 903). Trattandosi di previdenza nazionale, spetta esclusivamente allo Stato disciplinare la fase di accertamento dei presupposti determinanti la spesa previdenziale. Un intervento, sia pure parzialmente difforme, della legislazione regionale, comporterebbe inammissibili ripercussioni sul sistema previdenziale nazionale.
Massima n. 2616
E' costituzionalmente illegittima la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 settembre 1965 concernente "Modalita' per l'accertamento dei lavoratori agricoli" (con cui il legislatore regionale ha espressamente richiamato in vigore nell'ambito territoriale della Sicilia le norme di cui all'art. 4 del d.l.C.p.S. 7 novembre 1947 n. 1308, attribuendo nuovamente alle Commissioni comunali i poteri decisori ad esse spettanti in virtu' della norma medesima, in materia di formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali) in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale, comportando la legge medesima la alterazione del sistema previdenziale agricolo concepito ed attuato su base nazionale, che non puo' giustificarsi alla stregua delle particolari circostanze ambientali dell'isola, sia perche' le leggi nazionali 5 marzo 1963 n. 322 e 18 dicembre 1964 n. 1412 che hanno ridotto i poteri delle Commissioni comunali, sono state emanate in considerazione delle particolari caratteristiche ed esigenze delle province meridionali, sia perche' nello specifico settore della materia previdenziale non puo' consentirsi alla Regione di organizzare nel suo territorio, in modo diverso il servizio dell'accertamento dei lavoratori agricoli, presupposto essenziale del loro diritto alle prestazioni previdenziali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 settembre 1965 concernente "Modalità per l'accertamento dei lavoratori agricoli".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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