Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1966
Corte cost., sent. 13 gennaio 1966, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1966
- Data di deposito
- 13 gennaio 1966
- Data di decisione
- 7 gennaio 1966
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1964
Parametri
- art. 21, comma 3, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 21, statuto regione Sicilia
- art. 130, Costituzione
Massime
Massima n. 2483
E' ammissibile il conflitto di attribuzione con cui si denunzia la violazione della legge ordinaria (art. 6 legge comunale e provinciale 1934) non per se', ma perche' da' modo di eludere una norma costituzionale (nel caso l'art. 21, terzo coma, Statuto speciale Regione sic.) della quale si afferma che attribuisca una certa competenza (nel caso si assume dal ricorrente che la norma costituzionale attribuisce detta competenza al Presidente della Regione siciliana).
Massima n. 2484
Spetta allo Stato, senza partecipazione della Regione siciliana, il potere di annullamento di atti comunali e provinciali consentito dall'art. 6 della legge comunale e provinciale del 1934, non riguardando materia che interessi la Regione nel senso previsto dall'art. 21 Statuto speciale Regione siciliana. Tale potere, di alta amministrazione, da non confondersi con il controllo ordinario, riservato all'ente regionale (art. 130 della Costituzione e 15 St. spec. Reg. sic.) e che si svolge in sede sottratta alla Regione, e nel quale si manifesta l'unitarieta' dell'ordinamento amministrativo statale, in che, poi, si armonizzano le stesse autonomie degli enti locali (art. 15 St. spec. Reg. sic.), esclude di per se' che al suo esercizio partecipino enti con cui si articola invece la pluralita' di strutture dello Stato. L'interesse che legittima e muove di volta in volta l'impiego di tale strumento e' quello generale dell'intera comunita' e, percio', qualunque sia la materia ed il luogo del particolare atto di annullamento, e' del tutto diverso dagli interessi tipici delle singole Regioni, ne' tale presenza si giustifica quando il potere si esplichi entro l'orbita d'una sola Regione, perche' non per questo esso muta natura. Va pertanto respinto il ricorso per conflitto di attribuzione riguardante il D.P.R. 19 dicembre 1964 con il quale sono state annullate deliberazioni di comuni e province siciliane, riguardanti la concessione di miglioramenti retributivi al personale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare soltanto allo Stato, senza partecipazione della Regione, il potere di annullamento previsto dall'art. 6 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
respinge, in conseguenza, il ricorso proposto dalla Regione siciliana per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964 col quale sono state annullate d'ufficio deliberazioni comunali e provinciali riguardanti la concessione di miglioramenti retributivi al personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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