Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1966
Corte cost., sent. 14 maggio 1966, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1966
- Data di deposito
- 14 maggio 1966
- Data di decisione
- 3 maggio 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:37
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 264 del 27 aprile 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 265 del 27 aprile 1951
- legge n. 901 del 14 luglio 1965
Parametri
- art. 3, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 4, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 6, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 2562
I compiti di riforma agraria in Sardegna furono assunti dallo Stato e da esso sono stati svolti attraverso due enti, di carattere indubbiamente statale, all'uopo istituti con i decreti presidenziali nn. 264 e 265 del 27 aprile 1951: la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'ente autonomo del Flumendosa e l'ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.
Massima n. 2563
Nel quadro dell'unita' e dell'indivisibilita' dello Stato, sussistono limiti alla potesta' legislativa regionale per assicurare il rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Nei riguardi della Sardegna tali limiti sono indicati negli artt. 3 e 4 dello Statuto.
Massima n. 2564
I limiti della potesta' legislativa regionale funzionano non soltanto in senso negativo non solo nel senso, cioe', che la legge regionale non puo' oltrepassarli, ma anche nel senso che essi offrono la base per il legittimo esercizio della potesta' legislativa e amministrativa dello Stato nei settori in cui, per effetto dei limiti stessi, l'attivita' regionale non puo' esplicarsi. Una concezione puramente negativa dei limiti sarebbe assurda, giacche' determinerebbe una paralisi in settori di importanza nazionale preminente, inibendo tanto alle Regioni quanto allo Stato di legiferare e di amministrare.
Massima n. 2565
Gli enti di riforma agraria con la trasformazione in enti di sviluppo, avvenuta con la legge 14 luglio 1965, n. 901, non iniziano una attivita' nuova e diversa rispetto a quella originaria. I nuovi, diversi e maggiori compiti loro attribuiti per effetto della trasformazione non alterano l'intento fondamentale che e' quello di proseguire, compiere e perfezionare l'opera di riforma agraria.
Massima n. 2566
L'attuazione di una riforma economico-sociale, quale e', senza dubbio, la riforma agraria, costituisce il primo limite alla competenza legislativa regionale. Da esso si deduce l'esistenza del secondo limite, quello basato sul rispetto degli interessi nazionali, collegati alla esigenza unitaria dell'attuazione della riforma predetta.
Massima n. 2567
All'infuori dei compiti attribuiti agli enti di riforma in via di trasformazione con la legge 14 luglio 1965, n. 901, resta alla Regione sarda la piu' ampia possibilita' di esplicare le attribuzioni di sua spettanza, salvo, ben s'intende, il coordinamento che si rendera' necessario ed opportuno con gli organi statali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione sarda sulla legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente: "Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività", in riferimento agli artt. 3, lett. a e d, e 4, lett. c, in connessione all'art. 6 dello Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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