Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1966

Corte cost., sent. 10 marzo 1966, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1966
Data di deposito
10 marzo 1966
Data di decisione
3 marzo 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 431 del 13 maggio 1965
  • art. 1, legge della Regione siciliana del 15 giugno 1965
  • art. 43, decreto-legge n. 124 del 15 marzo 1965
  • art. 5, legge della Regione siciliana n. 4 del 11 gennaio 1963
  • art. 4, legge della Regione siciliana del 15 giugno 1965
  • art. 2, legge della Regione siciliana del 15 giugno 1965

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 2526

E' costituzionalmente illegittimo, (in riferimento all'art. 36 St.spec.Reg.sic.) l'art.1 della legge regionale siciliana 15 giugno 1965, concernente proroghe di agevolazioni tributarie in materia di edilizia non di lusso introdotte dalle leggi regionali nn. 11 e 37 del 1959,escluse le parti in cui vengono prorogate, per gli edifici non destinati ad albergo, le agevolazioni di cui agli artt. 5 legge reg.sic. 11 gennaio 1963, n. 4. Le leggi regionali nn. 11 e 37 del 1954 e successive proroghe e modifiche avevano esonerato per 25 anni i contribuenti della Regione dal pagamento dell'imposta e delle sovrimposte sui fabbricati e ridotto a misura fissa il tasso, normalmente variabile, di alcune imposte erariali (di registro, ipotecarie ecc.) e di ricchezza mobile. Senonche' non viola l'art. 36 dello St.spec.Reg.sic. l'esonero venticinquennale, prorogato dall'art. 1 col rinvio all'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1954, contenendo la legislazione dello Stato una norma analoga (art. 43 d.l. 15 marzo 1965, n. 124; art. 1 legge 1965, n.431), mentre la riduzione delle altre imposte alla misura fissa contrasta col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato (d.l. n. 124 del 1965 convertito in legge con modificazioni 13 maggio 1965, n. 431) poiche' il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla legge regionale, risponde ad un tipo di tassazione diverso da quello tuttora vigente nelle leggi dello Stato le quali non prevedono agevolazioni relativamente ad alcune delle imposte, a cui si riferisce la legge regionale o prevedono semplici riduzioni di aliquote (imposte sui trasferimenti e sui conferimenti in societa').

Massima n. 2527

La competenza legislativa in materia tributaria appartiene alla Regione solo nei limiti del rispetto, per ogni tributo, del tipo di tassazione vigente nell'ordinamento dello Stato, all'epoca dell'applicazione della legge regionale.

Massima n. 2528

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt.2 e 4 della legge reg. sic. 15 giugno 1965 in riferimento all'art. 36 St. speciale per la Regione siciliana. L'art. 2 riduce - infatti - l'imposta comunale di consumo sui materiali di costruzione dell'85 per cento per il 1967 e dell'80 per cento per il 1968, mentre la riduzione prevista dal legislatore statale e' limitata al 20 per cento. La illegittimita' dell'art. 2 comporta anche quella dell'articolo 4 della legge che vi e' strettamente collegato (messa a disposizione dei Comuni della somma di . 900milioni per sopperire alle entrate minori). La Regione siciliana puo' discostarsi nella misura delle riduzioni di imposta dalla legislazione dello Stato, ma la differenza fra le due legislazioni, quando e' sensibile, si traduce in differenza qualitativa, e, pertanto, in manifesto privilegio dei contribuenti di una Regione rispetto a tutti gli altri (applicazione all'art. 2 della legge reg.sic. 15 giugno 1965: riduzione dell'80 per cento dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, rispetto alla riduzione del 20 per cento disposta dalla legge nazionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana approvata il 15 giugno 1965 (contenente proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia) salve le parti in cui proroga per gli edifici non destinati ad albergo le norme contenute nell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, e negli artt. 1 e 2 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 4;

dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della predetta legge regionale approvata il 15 giugno 1965.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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