Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1966

Corte cost., sent. 29 dicembre 1966, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1966
Data di deposito
29 dicembre 1966
Data di decisione
15 dicembre 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
PAPALDO
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:128

Massime

Massima n. 16419

Il precetto costituzionale dell'art. 53 della Costituzione non vieta che la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attivita'. (Principio gia' enunciato nella sentenza n. 30 del 18 marzo 1964).

Massima n. 16420

L'art. 53 della Costituzione non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri diversi da quello della progressivita', ma si limita a dichiarare che il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere progressivo. Ed invero - nella molteplicita' e varieta' di imposte, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico tributario - non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista tecnico, all'adattamento al principio della progressivita', che - inteso nel senso dell'aumento di aliquota col crescere del reddito - presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di ogni contribuente. Pertanto il principio della progressivita', applicabile alle imposte personali ma non a tutte le altre imposte, non puo' riguardare quelle di bollo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con ordinanza 27 febbraio 1965 del Pretore di Pieve di Cadore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966. ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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