Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1966
Corte cost., sent. 29 dicembre 1966, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1966
- Data di deposito
- 29 dicembre 1966
- Data di decisione
- 15 dicembre 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:127
Massime
Massima n. 16417
La norma dell'art. 372 del Codice di procedura penale concernente il deposito degli atti e dei documenti del processo nella cancelleria, all'atto della chiusura dell'istruttoria formale, e' correlativa a quella dell'art. 397, ultimo comma, dello stesso Codice, nella quale per il caso che siasi proceduto con istruzione sommaria, e' disposto che la richiesta di citazione, da parte del Pubblico ministero, e' depositata nella cancelleria competente unitamente agli atti del procedimento. Cio' ovviamente al fine di porre la difesa dell'imputato in grado di prendere conoscenza e svolgere gli atti di difesa anche nei sensi dall'art. 323 (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517). Con riguardo a tale ipotesi non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, nell'inciso "in quanto applicabile", riferito al deposito degli atti processuali disciplinati dalle accennate disposizioni del Codice predetto.
Massima n. 16418
Gli istituti della abrogazione e della illegittimita' costituzionale non sono identici fra loro, ma si muovono su piani diversi e con effetti diversi. Diverse sono altresi' le attribuzioni degli organi cui e' attribuita la potesta' di pronunziare relativamente ad essi. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici. Essa ha carattere sostanzialmente invalidate ed e' produttiva di effetti, assimilabili a quelli dell'annullamento sulle situazioni pregresse verificatesi nello svolgimento del giudizio nel quale e' consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalita', salvo il limite del giudicato (con le eccezioni espressamente prevedute dalla legge) e salvo altresi' il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili. L'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non diverge in alcun modo, quindi, dal precetto dell'art. 136 della Costituzione ed e' pertanto infondata la questione circa la legittimita' costituzionale sollevata nei suoi confronti. (Nella specie la Corte ha ritenuto quindi che gli effetti derivanti dalla dichiarazione di illegittimita' cosituzionale dell'art. 392, primo comma, contenente limitazioni al diritto di difesa dell'imputato nell'istruzione sommaria, si estendono anche alla validita' degli atti compiuti con tale rito prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, salvi i limiti del giudicato e delle situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale riguardo all'inciso "in quanto sono applicabili", in relazione all'art. 372 dello stesso Codice, ed in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
b) respinta l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato,
dichiara non fondata, nei sensi esposti nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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