Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1966

Corte cost., sent. 19 dicembre 1966, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/1966
Data di deposito
19 dicembre 1966
Data di decisione
13 dicembre 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
PAPALDO
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:123

Massime

Massima n. 16413

L'apprendistato e' stato sempre ed ovunque concepito come il metodo piu' adeguato per avviare alla occupazione i giovani, aspiranti ad imparare un'arte o un mestiere, sul luogo stesso del lavoro e sotto la guida dell'imprenditore e l'esempio dei compagni piu' anziani e provetti. Il limite minimo di eta' - di quattordici anni - e' in correlazione con le norme che regolano l'istruzione obbligatoria e con la necessita' che l'aspirante abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico ed intellettuale; il limite massimo - di venti anni - trova giustificazione nella scarsa probabilita' di successo di soggetti i quali siano giunti a quella eta' senza aver svolta alcuna attivita' lavorativa e raggiunto una certa esperienza. D'altro canto, l'aspirazione di lavoratori che abbiano superato quel limite di eta' senza aver ottenuto alcuna qualificazione professionale, di conseguirla successivamente, puo' e deve essere soddisfatta in altri modi, anche per evitare il pericolo che la qualifica di apprendista sia attribuita a lavoratori maggiorenni anche esperti al solo scopo di corrispondere loro un salario inferiore a quello dovuto. (Nella specie e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, in relazione all'art. 35 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 7 aprile 1965, sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato), in riferimento all'art. 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966. ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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