Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1966

Corte cost., sent. 19 dicembre 1966, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1966
Data di deposito
19 dicembre 1966
Data di decisione
13 dicembre 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
PAPALDO
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:122

Massime

Massima n. 16411

Nel procedimento penale minorile, disciplinato dal R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, il giudice non puo' dichiarare non doversi procedere per perdono giudiziale se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto; inoltre all'istruttoria minorile condotta dal P.M. devono essere applicate tutte le disposizioni contenute negli artt. 304 bis, ter e quater C.P.P. (avviso ai difensori del compimento di atti cui essi possono assistere; deposito dei relativi verbali), ed il tribunale e' tenuto all'osservanza dell'art. 372 C.P.P. (deposito degli atti e documenti del processo; facolta' dei difensori di prenderne visione, estrarne copia e presentarne istanza).

Massima n. 16412

Non e' fondata - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 e 15 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, concernenti il procedimento per la concessione del perdono giudiziale, in quanto esso assicura il rispetto dei diritti della difesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 su "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni", sollevata dalla Corte di appello di Torino, Sezione per i minorenni, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966. ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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