Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1966

Corte cost., sent. 19 dicembre 1966, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1966
Data di deposito
19 dicembre 1966
Data di decisione
13 dicembre 1966
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
PAPALDO
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:120

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 18 dicembre 1965

Parametri

  • art. 2, decreto legge n. 507 del 12 aprile 1948
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 2729

Spetta allo Stato la competenza a trasferire al primo ufficio IGE di Roma il servizio di riscossione svolto dal primo ufficio IGE di Palermo (conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana in relazione al decreto del Ministro delle Finanze 18 dicembre 1965 che ha concentrato presso il primo ufficio IGE di Roma la riscossione di quei tributi - IGE, concessioni governative, pubblico insegnamento di istruzione - che erano riscossi dal primo ufficio IGE di Palermo). Il primo ufficio IGE di Palermo, pur svolgendo funzioni amministrative regionali, come tutti quegli organi ed uffici dello Stato di cui la Regione si avvale in virtu' di norme di attuazione, continua strutturalmente a fare parte dell'organizzazione dello Stato, alla quale appartiene fino a quando non passi definitivamente alla Regione, ovvero non sia diversamente stabilito. Lo Stato puo' infatti disporre degli uffici preposti alla riscossione di tributi regionali, purche' ne sia garantito il servizio, e salvo che non occorra provvedere alle loro piante organiche per le quali e' necessaria l'intesa con la Regione Siciliana (D.P.R. 26 giugno 1965, n. 1074). Il decreto ministeriale impugnato 18 dicembre 1965, disponendo la concentrazione del servizio di riscossione IGE e degli altri tributi, svolto in precedenza dall'ufficio di Palermo nel primo ufficio di Roma non compromette quel servizio, mentre i poteri di vigilanza e quelli di concorso alla formazione delle piante organiche non sono stati sottratti alla Regione che ora potra' esercitarli nei confronti dell'ufficio romano solo ai fini del servizio di riscossione dei tributi regionali e nei limiti in cui lo consente il diverso impianto dell'ufficio che e' provvisto di un apparato elettronico. E' inoltre da escludere che il decreto in esame abbia determinato spostamenti per territorio degli organi di giustizia amministrativa o di quelli della giurisdizione ordinaria, in quanto il primo ufficio non accerta ne' liquida, ma riscuote i tributi in regime di autotassazione.

Massima n. 2730

Il decreto del Ministro delle Finanze 18 dicembre 1965, relativo alla modifica di attribuzione dei primi uffici del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e Palermo, pur non importando invasione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita della Regione Sicilia, essendo stato emesso senza che la Regione sia stata prima sentita e avvisata, ha arrecato offesa a quei principi di correttezza sui quali, anche se la loro violazione non assurge a vizio di legittimita', devono riposare in concreto i rapporti fra lo Stato e le Regioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza dello Stato a trasferire al primo ufficio i.g.e. di Roma il servizio di riscossione svolto dal primo ufficio i.g.e. di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze