Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1966
Corte cost., sent. 19 dicembre 1966, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1966
- Data di deposito
- 19 dicembre 1966
- Data di decisione
- 13 dicembre 1966
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 marzo 1965
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 17 maggio 1956
- legge n. 16 del 14 maggio 1963
- nota dell'ufficio del Genio civile n. 6096 del 11 giugno 1965
Parametri
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 4, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, -16, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 3 giugno 1951
Massime
Massima n. 2721
In sede di decisione su un conflitto di attribuzione fra una Regione e lo Stato, la Corte deve deliberare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata in via subordinata dalla Regione, della disposizione di legge statale sulla quale si basa l'atto impugnato, ai fini di un eventuale elevazione, in via incidentale, del giudizio di legittimita' sulla disposizione medesima.
Massima n. 2722
Poiche' l'ENEL, in quanto preposto alla gestione di un servizio pubblico nazionalizzato (legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670) e' un ente di Stato, le opere che nell'espletamento di quel servizio esso compie sono da considerare "opere a carico dello Stato", ossia opere che espressamente l'art. 4 dello st. T.-A.A. sottrae all'attribuzione di competenza regionale in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Pertanto, quando pur dovesse ammettersi che le dichiarazioni di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' delle opere pubbliche rientrino nella materia suddetta e non in quella del successivo n. 5, che si riferisce ai "lavori pubblici", si presenta ugualmente manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 4, e 13 st. T-A.A., dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, il quale stabilisce che i decreti di autorizzazione degli elettrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza eccettuare gli impianti da realizzare nel territorio regionale. (Questione prospettata in via incidentale dalla Regione Trentino -Alto Adige in sede di conflitto di attribuzione con lo Stato sulla spettanza del potere di emmettere quelle dichiarazioni per opere relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di un elettrodotto di 220 chilovolts nella provincia di Bolzano).
Massima n. 2723
L'art. 4, n. 5 dello st. reg. Trentino -Alto Adige considera materia di spettanza della Regione, oltre alla viabilita' ed agli acquedotti, i "lavori pubblici di interesse regionale", ma la specificazione di tale categoria non puo' essere effettuata se non attraverso norme di attuazione, come e' avvenuto per altre Regioni. Poiche' l'unica norma emanata finora riguarda il settore urbanistico, e' infondata la questione di legittimitta' costituzionale, proposta in relazione al citato art. 4, n. 5, st. reg. T.-A.A., dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, il quale dispone che i decreti di autorizzazione degli elettrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza far salvi i provvedimenti che riguardino impianti da realizzare nel territorio regionale. (Questione prospettata in via incidentale dalla Regione T.-A.A. in sede di conflitto di attribuzione con lo Stato, sulla spettanza del potere di emettere quelle dichiarazioni per opere relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di un elettrodotto di 220 chilovolts nella provincia di Bolzano).
Massima n. 2724
Gli elettrodotti non sono da comprendere nella materia dell'utilizzazione delle acque pubbliche, attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige dall'art. 5, n. 5, statuto reg. speciale e specificata dalle norme di attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (artt. 8-16), le quali riflettono anche le disposizioni degli artt. 9-10 dello statuto, interessanti le ingerenze ed i diritti regionali in materia di concessioni, da parte dello Stato, di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. Infatti, a parte la lettera della disposizione statuaria, le ricordate norme di attuazione non si occupano di tutti gli impianti elettrici, bensi' unicamente degli impianti di derivazione di acque a scopi idroelettrici, in conformita' della costante giurisprudenza, la quale formatasi in riferimento all'art. 143 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, esclude che la materia delle acque pubbliche si estenda agli impianti di trasmissione dell'energia elettrica, non attinenti all'utilizzazione immediata e diretta dell'acqua. E' pertanto da escludere che l'art. 9, comma ottavo, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo cui i decreti di autorizzazione degli eletrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza che risultino eccettuati i provvedimenti per impianti da realizzare nel territorio regionale, contrasti con le ricordate norme di attuazione e, piu' specificamente con l'art. 8 di esse, il quale si riferisce soltanto al riconoscimento, alla concessione ed alla rinnovazione delle derivazioni di acqua. (Questione proposta in via incidentale dalla Regione Trentino-Alto Adige in sede di conflitto di attribuzione con lo Stato sulla spettanza del potere di rimettere quelle dichiarazioni per opere relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di un eletrodotto di 220 chilovolts della provincia di Bolzano).
Massima n. 2725
Il problema della prevalenza tra norme legislative di pari grado, si risolve in termini di successione temporale (lex posterior derogat priori) e non in termini di legittimita' costituzionale. Non e' quindi possibile una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo cui i decreti di autorizzazione degli eletrodotti dell'ENEL "hanno efficacia di dichiarazione di p.u., nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative", senza che risultino eccettuati gli impianti da realizzare nel territorio regionale, rispetto alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per pubblica utilita', modificata ed integrata con legge regionale 14 maggio 1963, n. 16.
Massima n. 2726
Il potere di dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere relative ad un elettrodotto di 220 chilovolts da eseguire, da parte dell'ENEL, nella provincia di Bolzano, spetta allo Stato e non alla Regione del Trentino-Alto Adige, in conformita' all'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, poiche' tale disposizione si applica anche in quella Regione, non essendo in contrasto con alcuna disposizione dello statuto speciale. (Nella specie, la Regione aveva sollevato conflitto di attribuzione con lo Stato sul potere di dichiarare la pubblica utilita' e l'indifferibilita' e l'urgenza delle opere dell'elettrodotto di 220 chilovolts tra le centrali dell'ENEL di S. Valburga e di Pracomune).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che il potere di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere dell'elettrodotto di 220 chilovolts tra le centrali dell'E.N.EL. di S. Valburga e di Pracomune, in provincia di Bolzano, spetta allo Stato;
respinge in conseguenza il ricorso della Regione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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