Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1966
Corte cost., sent. 12 febbraio 1966, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1966
- Data di deposito
- 12 febbraio 1966
- Data di decisione
- 4 febbraio 1966
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:11
Norme oggetto del giudizio
- legge provincia Bolzano n. 9 del 6 agosto 1963
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
- legge n. 715 del 10 agosto 1950
Parametri
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 59, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 2497
Ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 26 gennaio 1959 n. 28, contenente le norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia di case popolari, e della legge della provincia di Bolzano 6 agosto 1963 n. 9, istitutiva del Comitato urbanistico provinciale, alla Provincia spettano - in tema di finanziamenti previsti dalla legge 10 agosto 1950 n. 715 - gli stessi poteri da tale legge gia' attribuiti al Genio civile: trattasi di poteri istruttori e di riscontro delle opere finanziate, mentre le decisioni sull'impiego dei fondi e sull'ammissione dei richiedenti al finanziamento sono riservate esclusivamente allo Stato. Non e' fondata - in riferimento agli artt. 11 n. 11, 13, 59 st. T.-A.A. - la questione di legittimita' costituzionale della legge 10 agosto 1950 n. 715, in materia di mutui per la costruzione di case di abitazione, e del D.P.R. 26.1.1959 n. 28, contenente norme di attuazione dello statuto in materia di case popolari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sul ricorso della Regione Trentino - Alto Adige indicato in epigrafe,
dichiara che non spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a rinnovare gli atti istruttori, relativi alle domande di finanziamento delle cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet", già compiuti dal locale ufficio del Genio civile;
dichiara che non spetta alla Provincia di Bolzano, nei sensi di cui in motivazione, la competenza ad esercitare, in materia di istruttoria delle domande di finanziamento in base alla legge 10 agosto 1950, n. 715, i poteri rivendicati nel ricorso;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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