Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1966
Corte cost., sent. 19 novembre 1966, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1966
- Data di deposito
- 19 novembre 1966
- Data di decisione
- 8 novembre 1966
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:101
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1966
Parametri
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 46, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 20, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 2703
Legittimata a stare in giudizio nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e' la Regione nella persona del Presidente pro tempore; pertanto legittimato a stare in giudizio in difesa della Regione e' quell'avvocato cui e' stato conferito il mandato dal Presidente della Regione in carica al momento della discussione del ricorso, dopo che la Giunta regionale ha, con valida deliberazione, revocato l'incarico conferito agli avvocati nominati in precedenza.
Massima n. 2704
E' legittima la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Commissario incaricato di convocare il consiglio della Regione Valle d'Aosta e di assicurarne il pacifico e regolare svolgimento. E' pacifico che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale non soltanto si rifiuto' di osservare le norme statutarie relative alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio, non soltanto la Giunta, o il suo Presidente, impedi' l'accesso dei consiglieri nella sede del Consiglio, ma il vice-presidente del consiglio regionale, che esercitava la carica al posto del presidente, dimissionario per motivi di salute, rivolse al presidente del consiglio dei ministri una lettera con la quale invitava il Governo a sciogliere il consiglio, a suo avviso incapace di funzionare. In questo contesto, invero, il provvedimento del Presidente del consiglio trova in piu' puntuale e preciso fondamento nella'art. 48 dello Statuto che riconosce al Governo il potere di sciogliere il Consiglio regionale, tra l'altro anche nel caso nel quale esso Consiglio non sia in grado di funzionare, non potendosi contestare che tale potere comporti quello di natura preliminare ed istruttoria, di accertare se in effetti il Consiglio fosse in grado di funzionare. Dal che discende anche che tale potere non poteva essere esercitato se non dal Presidente del consiglio, che rappresenta il Governo nei rapporti con la Regione, e al quale spetta di coordinare e dirigere l'attivita' del Consiglio dei ministri e di fissarne l'ordine del giorno, e quindi anche di investirlo della questione relativa all'eventuale scioglimento del consiglio regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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