Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/1966
Corte cost., ord. 22 febbraio 1966, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/1966
- Data di deposito
- 22 febbraio 1966
- Data di decisione
- 16 febbraio 1966
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:17
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 132, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944
- art. 5, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
- art. 16, regio decreto n. 99 del 5 febbraio 1991
- art. 12, comma 1, regio decreto n. 2316 del 24 dicembre 1934
- art. 23, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 260, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- decreto legge luogotenenziale n. 1 del 7 gennaio 1946
- art. 14, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2511
I consigli comunali - per la sentenza n. 93 del 1965 della Corte costituzionale - non possono piu' svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale e non possono, quindi, promuovere questioni di legittimita' costituzionale alla Corte; pertanto le questioni promosse con deliberazione dei consigli comunali (anche se anteriori alla data di pubblicazione della sentenza nella G.U.) devono essere dichiarate manifestamente infondate. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale relative al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151; al comma primo del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316; agli artt. 23 e 132 del T.U. 9 febbraio 1915, n. 148; all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 ed all'art. 5 del D.P.Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, sollevate con deliberazioni di consigli comunali privi di potesta' giurisdizionale in materia elettorale, a seguito della menzionata sentenza n. 93 del 1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; al D.L.Lgt. 25 giugno 1944, n. 151; al D.L.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1; agli artt. 14 e 260 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383; all'art. 12, primo comma, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316; agli artt. 23 e 132 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148; all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, e all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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