Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1966

Corte cost., ord. 19 dicembre 1966, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
125/1966
Data di deposito
19 dicembre 1966
Data di decisione
13 dicembre 1966
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:125

Massime

Massima n. 16415

E' necessario un nuovo giudizio circa la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale rimesse dalla Corte costituzionale, e pertanto gli atti vanno restituiti ai giudici a quibus, se e' sopravvenuta una legge che ha modificato le norme per le quali sono state sollevate questioni di legittimita' costituzionale. (La fattispecie si riferisce alle questioni d'illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 48 Cost., dell'art. 3 secondo comma, artt. 23, 24, 25 legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (legge elettorale) e alla legge 22 gennaio 1966, n. 1, che ha abrogato l'art. 3 della legge elettorale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30 ottobre e 13 novembre 1964.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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