Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/1966
Corte cost., ord. 19 novembre 1966, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/1966
- Data di deposito
- 19 novembre 1966
- Data di decisione
- 8 novembre 1966
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:114
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
- decreto del Presidente della Repubblica n. 866 del 9 maggio 1961
Parametri
- legge n. 29 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2717
Trattandosi di norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 48/1966, e che quindi ha cessato di avere efficacia, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edilizie ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 e artt.76 e 77 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con la ordinanza in epigrafe, in merito alla norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende obbligatorie erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo collettivo 1 luglio 1959 per gli operai edili della provincia di Reggio Calabria, già dichiarata da questa Corte costituzionalmente illegittima.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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