Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/1966
Corte cost., ord. 19 novembre 1966, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/1966
- Data di deposito
- 19 novembre 1966
- Data di decisione
- 8 novembre 1966
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:105
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Siciliana del 21 luglio 1965
Parametri
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 2708
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che a proposto il ricorso, vi ha successivamente rinunciato con dichiarazione accettata dall'altra parte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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