Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1965

Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1965
Data di deposito
19 febbraio 1965
Data di decisione
4 febbraio 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:8

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 13 maggio 1964
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • decreto-legge n. 1468 del 21 luglio 1938

Parametri

  • art. 5, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 2290

Ne' le norme di attuazione contenute nel D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, ne' altri testi legislativi statali hanno disposto la attribuzione alla Regione del Trentino-Alto Adige della competenza a disciplinare la materia dei magazzini di vendita a prezzo unico, che e' regolata da apposita legge dello Stato (d.l. 21 luglio 1938, n. 1468). L'esercizio della potesta' legislativa complementare delle Regioni e' invero condizionato all'emanazione di norme di attuazione statali, e non sarebbe consentito desumere dal silenzio del legislatore statale una presunzione di volonta' di questi di conferire alla Regione il potere di estendere la propria disciplina legislativa a tutte le materie non previste specificamente, neppure argomentando dall'art. 5, n. 3, dello Statuto, che attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige la potesta' di emanare norme legislative "nei limiti ... dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato" in materia di "incremento della produzione industriale e delle attivita' commerciali". Questa norma infatti contiene un accenno alla materia del commercio, ma, per la sua stessa formulazione generica, non delimita la parte assegnata alla Regione, che puo' desumersi soltanto dal confronto con la disciplina dettata nelle leggi statali per i singoli tipi di rapporti giuridici. E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge riapprovata all'unanimita' dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nella seduta del 13 maggio 1964, in materia di "Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico".

Massima n. 2291

Dalle disposizioni emanate dallo Stato nei riguardi delle aziende commerciali risulta nel modo piu' chiaro che il legislatore ha considerato la materia dei magazzini a prezzo unico come nettamente distinta da quella degli altri spacci di vendita; e cio' per una serie di considerazioni, quali la cospicua entita' dei capitali investiti, l'osservanza rigorosa dei prezzi fissi, il numero dei dipendenti, l'ampiezza delle zone in cui tali aziende operano, le ripercussioni della loro apertura e del loro esercizio anche oltre i limiti dei rioni e persino delle citta' ove hanno sede, e l'attrazione che esse possono esercitare in talune categorie di acquirenti, modificando i termini ordinari delle situazioni di concorrenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione del Trentino- Alto Adige, riguardante il disegno di legge 13 maggio 1964 sulla disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico:

dichiara la illegittimità costituzionale del detto disegno di legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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