Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1965

Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1965
Data di deposito
12 luglio 1965
Data di decisione
23 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge della Regione siciliana n. 51 del 5 agosto 1957
  • art. 4, legge n. 135 del 16 aprile 1954

Parametri

  • art. 14, lett.d, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett.e, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 2439

E' giurisprudenza costante della Corte che alla individuazione delle materie attribuite da norme costituzionali alla competenza regionale, non si possa, di regola, far luogo in base a criteri finalistici, dovendo invece valere, generalmente, il criterio contenutistico. Discutendosi, pertanto, della legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge regionale siciliana 5 agosto 1957 n. 51, che estende a finanziamenti effettuati dall'I.R.F.I.S. i privileggi previsti dall'art. 4 della legge statale 16 aprile 1954, n. 135, la disposizione costituzionale da tener presente e' quella dello art. 17, lett. e dello statuto regionale, che riguarda la disciplina del credito, anziche' quella dell'art. 14 lett. d, concernente l'industria.

Massima n. 2440

L'inclusione, nell'art. 14, lett. d, dello statuto sic., del divieto, per la Regione, di estendere ai rapporti di diritto privato la legiferazione statutariamente riconosciutale, in materia di industria e commercio, non importa che nelle altre materie rientranti nella sua competenza la Regione possa senz'altro legiferare nel campo dei rapporti di diritto privato, la cui disciplina attiene all'unita' dell'ordinamento statale. Solo in presenza di situazioni straordinarie, nelle quali tale disciplina sarebbe in grado di incidere sostanzialmente in modo sfavorevole sui settori di diritto pubblico cui la Regione e' preposta, questa puo', nelle materie di sua competenza, dettare norme destinate ad operare, entro limiti strettamente necessari, nel campo del diritto privato. Avendo appunto il carattere della straordinarieta', legato alla particolare attuale fase storica, ed uniformandosi, d'altra parte, ai principi e interessi generali della legislazione dello Stato, deve ritenersi costituzionalmente legittima la legge della Regione siciliana 5 agosto 1957 n. 51, la quale, con disposizione che incide nell'ambito del diritto privato, estende a finanziamenti effettuati dall'I.R.F.I.S. il privilegio previsto dall'art. 4 della legge statale 16 aprile 1954, n. 135.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe della legge della Regione siciliana 5 agosto 1957, n. 51, contenente provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale, in riferimento agli artt. 14, lett. d, e 17, lett. e, dello Statuto speciale per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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