Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1965

Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1965
Data di deposito
12 luglio 1965
Data di decisione
23 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:65

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 29 del 12 novembre 1959
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 37 del 18 ottobre 1954
  • legge della Regione siciliana n. 46 del 29 luglio 1957

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 14, lett.N, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 2422

Lo stabilire - ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale - quali norme disciplinino il rapporto controverso e siano, conseguentemente, idonee alla definizione dello stesso, e' accertamento che appartiene al giudizio di rilevanza di competenza del giudice a quo. La Corte deve, pertanto, esaminare la questione di legittimita' nei termini e nella estensione entro i quali le viene prospettata dall'ordinanza di rinvio e non puo' accogliere l'eccezione delle parti rivolta a delimitare l'oggetto del giudizio ad una soltanto delle varie norme impugnate nell'asserito presupposto che solo la prima, (e non le altre) sia rilevante per la definizione del giudizio di merito.

Massima n. 2423

La competenza legislativa della Regione siciliana in materia di esenzione da tributi locali e, in particolare, dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, e' limitata nel senso che in tanto la norma regionale puo' essere considerata costituzionalmente legittima, in quanto l'esenzione da essa disposta trovi riscontro in un tipo contemplato dalla legge nazionale, sia rispondente ad interessi propri della Regione e, infine, non violi l'ampia autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto agli enti locali. Il legislatore regionale, nell'emanare norme contenenti agevolazioni fiscali, e' sempre tenuto ad osservare i limiti posti dalla potesta' normativa concorrente tributaria anche se l'esenzione concessa si riferisce a materia (nella specie "turismo e vigilanza alberghiera art. 14, lett. n, Statuto spec.) che lo Statuto attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione. Nei riguardi della esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, - prevista dalla legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37 per gli alberghi la cui costruzione fosse stata iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a 31 dicembre 1957 - non e' dato stabilire se essa abbia o non ecceduto da quei limiti alla potesta' normativa tributaria regionale che la Corte costituzionale ha elaborato e precisato nelle sue sentenze. E cio' sia perche' tale legge - emanata nel 1954 - ha spiegato la sua efficacia in un'epoca anteriore alle sentenze in questione, nella quale non si erano ancora potuti compiutamente definire i limiti di detta potesta', sia soprattutto perche' la stessa legge venne emanata dal legislatore regionale per uniformarsi alla decisione 6 dicembre 1954 con la quale l'Alta Corte per la Regione siciliana aveva ritenuto costituzionalmente legittima la medesima agevolazione tributaria contenuta nella precedente legge regionale 28 aprile 1954, n. 11.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie" nella parte in cui concede la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di alberghi;

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, degli articoli unici delle leggi regionali siciliane 29 luglio 1957, n. 46, e 12 novembre 1959, n. 29, contenenti "proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37", nella parte in cui concedono la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di alberghi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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